Parte opponente onerata dell’avvio della mediazione se propone domanda riconvenzionale

 imagesTribunale di Grosseto, sentenza 07.6.2016

Commento a cura dell’avv. Aldo Corcioni. La ratio dell’art.5 d.lgs. 28/2010 nella parte in cui sottrae all’obbligo di attivazione della procedura di mediazione i procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, è chiara ed è quella di impedire che lo svolgimento della procedura di mediazione comporti dei ritardi nella definizione o nella proposizione di istanze cautelari.

Superata detta fase e adottati i provvedimenti cautelari, per il Tribunale di Grosseto torna ad essere onerata la parte opposta che inizialmente ha goduto del regime derogatorio, pena la revoca del decreto ingiuntivo.

Ove invece l’opponente proponga domanda riconvenzionale, sarà suo onere attivare la mediazione sull’oggetto della stessa, pena la improcedibilità.