E’ la parte opposta che per prima porta in giudizio il conflitto a dover riflettere sulla necessità di avviare la mediazione.

Tribunale di Firenze, ordinanza 15.02.2016

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, terminata la fase dei provvedimenti interinali, torna ad applicarsi la regola generale secondo cui chi intende agire in giudizio è onerato dell’avvio della mediazione, ovvero parte opposta.

La diversa soluzione cui è giunta la Suprema Corte nella sentenza n. 24629/2015, ponendo l’obbligo sull’opponente, è errata per due diverse ragioni.

In primo luogo, si fonda su un presupposto non corretto, l’applicazione della condizione di procedibilità per la proposizione della opposizione al decreto ingiuntivo, anziché nel momento successivo alla proposizione, una volta pronunciati eventuali provvedimenti interinali ex artt. 648 e 649 cpc.

In secondo luogo, effettua un fuorviante riferimento alla funzione deflattiva della mediazione, assegnando ad essa uno scopo diverso da quello proprio naturale, di sistema di risoluzione dei conflitti più adeguato rispetto al ricorso alla giustizia.

La funzione deflattiva, invece, è un effetto indiretto, precisa il tribunale fiorentino, e si ottiene solo col buon esito della mediazione.

Allo stesso tempo, non può neppure condividersi l’affermazione della Corte secondo cui l’onere di iniziare la mediazione debba gravare sull’opponente perché intende scegliere ‘la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore’ , quasi configurando la mediazione come una sorta di punizione per chi ”intende precludere la via breve per percorrere la via lunga”.

Accedendo a questa tesi, si tradisce sia lo spirito dell’istituto della mediazione che intende offrire vantaggi alle parti e non invece ostacolarle inutilmente rispetto all’accesso alla giustizia, sia lo spirito della giurisdizione poiché la fase di opposizione non pare una via ‘ostacolata’ dal legislatore, ma un diritto (art. 24 Cost.; art. 101 cpc).

Se la parte opposta ha deciso di portare in giudizio il proprio conflitto per la tutela di un suo diritto, è questa che per prima che deve riflettere sulla possibilità di una più adeguata soddisfazione dei suoi interessi attraverso strumenti più informali e duttili, o attraverso la ricomposizione di un rapporto di natura personale o commerciale.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di avvio della mediazione va posto a carico dell’opponente.

Tribunale di Verona, sentenza 22.02.2016

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l’opponente a rivestire la posizione formale di “attore” (mentre è solo sotto l’aspetto ”probatorio” che emerge la struttura del giudizio di cognizione, con i conseguenti oneri probatori a carico dell’opposto, per cui deve concludersi che è posto a carico dell’attore-opponente l’onere dell’iniziativa in tema di mediazione ordinata dal giudice.

 

Il mancato esperimento della mediazione giova al convenuto opposto

Tribunale di Bologna, sentenza 20.01.2015

L’omesso avvio della mediazione comporta la definitività del decreto ingiuntivo opposto in applicazione analogica dell’articolo 647 comma 1 c.p.c., in quanto è l’opponente e non l’opposto, ad avere interesse a che proceda il giudizio di opposizione diretto alla rimozione del decreto ingiuntivo.

Una diversa interpretazione si porrebbe in radicale contrasto con l’obiettivo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore della mediazione, in quanto:

– la condizione di procedibilità opera solamente nella fase di opposizione; se si andasse di diverso avviso, si introdurrebbe una sorta di improcedibilità postuma della domanda monitoria, ossia una improcedibilità che pur non sussistente al momento in cui è stato proposto il ricorso e ottenuto il decreto ingiuntivo, sarebbe accertata solo successivamente in una fase posteriore;

– si applicherebbe un regime speciale alla improcedibilità non contemplato dal d.lgs. 28/2010, in contrasto con il disposto dell’articolo 647 c.p.c. e pure in contrasto con il tendenziale principio della stabilità dei provvedimenti emessi a cui è informato il procedimento di ingiunzione;

– si avrebbe, ove non si seguisse la tesi scelta dal Trib. Bologna, un risultato eccentrico rispetto alle regole processuali proprie del rito, in quanto si porrebbe in capo all’ingiungente opposto l’onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, in contrasto con l’impostazione inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio eventuale rimesso alla libera scelta dell’ingiunto.

Ne consegue, quindi, che l’espressione “condizione di procedibilità della domanda giudiziale” contenuta nell’articolo 5 co. 2 D.lgs 28/2010, va intesa come improcedibilità/estinzione dell’opposizione e non improcedibilità della domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo.

L’avvio della mediazione è a carico del debitore opponente.

Tribunale di Mantova, sentenza 19.01.2016

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine assegnato dal giudice per esperire la mediazione riveste carattere perentorio, con la conseguenza che il tardivo deposito della istanza determina l’improcedibilità della domanda.

Circa la parte su cui grava l’onere di avvio della mediazione, il Tribunale di Mantova sposa l’interpretazione espressa dalla Suprema Corte nella sentenza n. 24629/2015, secondo cui onerata è parte opponente che ha tanto l’interesse quanto il potere di iniziare il processo.

Secondo il giudice di merito, difatti, la diversa soluzione operata da altra parte della giurisprudenza condurrebbe ad un risultato opposto rispetto a quello – deflattivo per il sistema giudiziario – che l’istituto della mediazione si propone di raggiungere, e ciò per le seguenti ragioni:

-imporrebbe all’opposta che già è munita di un decreto ingiuntivo che si consolida in caso di estinzione del giudizio di opposizione e che può dirsi non interessata alla prosecuzione della lite, di attivarsi anche laddove parte opponente non si dimostri più interessata all’esito della stessa;

– in presenza di una situazione di accomodamento di entrambe le parti sul contenuto del decreto ingiuntivo opposto, verrebbe onerato l‘opposto di proseguire il giudizio al fine di esperire un inutile procedimento di mediazione;

– la parte opposta che dovesse avere sostenuto le spese vive nell’ambito della mediazione, non essendoci più ostacoli di procedibilità sino alla decisione definitiva del merito, diffìcilmente sarebbe indotta all’abbandono della lite, anche in presenza di un atteggiamento di sostanziale abbandono da parte dell’opponente e ciò importerebbe la permanenza di una causa sul ruolo invece che l’eliminazione della stessa;

– in caso di inosservanza dell’onere di procedere a mediazione, in seguito alla revoca del decreto opposto ed in seguito all’eventuale fallimento del tentativo di mediazione successivamente esperito, la causa di merito verrebbe puntualmente riproposta, con l’effetto pratico che tale interpretazione condurrebbe alla permanenza della lite sul ruolo del giudice invece che alla formazione del giudicato sul rapporto oggetto dei decreto ingiuntivo.

Se l’opponente non avvia la mediazione il giudice conferma il decreto ingiuntivo.

Tribunale di Verona, sentenza 20.10.2015

In linea generale l’inattività della parte entro il termine fissato dal giudice non può che essere sanzionata con l’estinzione del procedimento cui essa inerisce.

Nello specifico del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui il giudice non precisi su quale delle parti è posto l’onere di avvio della mediazione, non può che intendersi onerato dell’iniziativa l’attore formale – opponente.