E’ la parte opposta che per prima porta in giudizio il conflitto a dover riflettere sulla necessità di avviare la mediazione.
Tribunale di Firenze, ordinanza 15.02.2016
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, terminata la fase dei provvedimenti interinali, torna ad applicarsi la regola generale secondo cui chi intende agire in giudizio è onerato dell’avvio della mediazione, ovvero parte opposta.
La diversa soluzione cui è giunta la Suprema Corte nella sentenza n. 24629/2015, ponendo l’obbligo sull’opponente, è errata per due diverse ragioni.
In primo luogo, si fonda su un presupposto non corretto, l’applicazione della condizione di procedibilità per la proposizione della opposizione al decreto ingiuntivo, anziché nel momento successivo alla proposizione, una volta pronunciati eventuali provvedimenti interinali ex artt. 648 e 649 cpc.
In secondo luogo, effettua un fuorviante riferimento alla funzione deflattiva della mediazione, assegnando ad essa uno scopo diverso da quello proprio naturale, di sistema di risoluzione dei conflitti più adeguato rispetto al ricorso alla giustizia.
La funzione deflattiva, invece, è un effetto indiretto, precisa il tribunale fiorentino, e si ottiene solo col buon esito della mediazione.
Allo stesso tempo, non può neppure condividersi l’affermazione della Corte secondo cui l’onere di iniziare la mediazione debba gravare sull’opponente perché intende scegliere ‘la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore’ , quasi configurando la mediazione come una sorta di punizione per chi ”intende precludere la via breve per percorrere la via lunga”.
Accedendo a questa tesi, si tradisce sia lo spirito dell’istituto della mediazione che intende offrire vantaggi alle parti e non invece ostacolarle inutilmente rispetto all’accesso alla giustizia, sia lo spirito della giurisdizione poiché la fase di opposizione non pare una via ‘ostacolata’ dal legislatore, ma un diritto (art. 24 Cost.; art. 101 cpc).
Se la parte opposta ha deciso di portare in giudizio il proprio conflitto per la tutela di un suo diritto, è questa che per prima che deve riflettere sulla possibilità di una più adeguata soddisfazione dei suoi interessi attraverso strumenti più informali e duttili, o attraverso la ricomposizione di un rapporto di natura personale o commerciale.