Irrevocabilità del decreto ingiuntivo per mancato avvio della mediazione

images Tribunale di Verbania, sentenza 22.03.2016

Commento a cura dell’avv. Aldo Corcioni. Nella querelle sugli effetti dell’omesso avvio della mediazione, il Tribunale di Verbania sposa l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 3.12.2015 n° 24629, precisando che in caso di mancata attivazione della mediazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l’improcedibilità prevista dal D.Lgs. 4.3.2010 n° 28 non va a colpire la pretesa creditoria azionata in via monitoria, bensì l’opposizione stessa, con il corollario del passaggio in giudicato del relativo decreto ingiuntivo.

L’opponente non avvia la mediazione, il giudice dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo

images  Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 21.01.2016

Commento a cura dell’avv. Simone Tgliaferro. Per il Tribunale di Reggio Emilia va condiviso l’orientamento esposto dalla Corte di Cassazione (sent. n. 24629 del 3.12.2015), secondo cui  all’omesso avvio della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fa seguito l’improcedibilità della opposizione e conseguentemente l’irrevocabilità del decreto monitorio.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’omesso avvio della mediazione comporta la conferma del provvedimento monitorio

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  Tribunale di Verona, sentenza 31.03.2016.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. Nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, se il giudice nulla dispone l’onere di avvio della mediazione deve intendersi posto sulla parte opponente.

L’omesso avvio e quindi l’inattività della parte entro il termine assegnato dal giudice non può che essere sanzionato con l’estinzione del procedimento e la conferma del decreto opposto.

Il Tribunale di Verona, nel caso in questione, sposa l’orientamento della Corte Suprema (sent. n, 24629/2015) precisando che è l’opponente a rivestire nel giudizio di opposizione la posizione formale di “attore” (che deve depositare in cancelleria l’atto di opposizione, iscrivere a ruolo etc.), mentre è solo sotto l’aspetto ” probatorio” che emerge la struttura del giudizio di cognizione con gli oneri probatori conseguenti a carico dell’opposto, per cui, deve essere posto a carico dell’attore opponente l’onere dell’iniziativa in tema di mediazione ordinata dal giudice.

La mancata prosecuzione oltre il primo incontro informativo rende invalida la mediazione e improcedibile il giudizio.

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 Tribunale di Firenze, sentenza 09.03.2016

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. Durante il primo incontro informativo di un procedimento di mediazione, entrambe le parti dichiaravano a verbale di non voler dare avvio alla procedura.

Il Giudice, che aveva espressamente onerato dell’avvio il creditore opposto, dichiarava la improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo che la condizione di procedibilità non può considerarsi avverata con la semplice presentazione della domanda di mediazione ché svilirebbe la reale natura deflattiva dello strumento di ADR, il quale, invece, postula l’effettivo svolgimento dell’iter dinanzi all’organismo di mediazione.

Pertanto, il Tribunale fiorentino facendo applicazione dell’orientamento giurisprudenziale che ritiene gravare sulla parte opposta l’onere di avvio della mediazione, dichiarava la improcedibilità della domanda e revocava il decreto monitorio opposto.

Omesso avvio della mediazione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.

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 Tribunale di Nola, sentenza 03.03.2016

Commento a cura dell’avv. Aldo Corcioni. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di avvio della mediazione è a carico del debitore ingiunto.

A queste conclusioni perviene il Tribunale di Nola che avallando l’indirizzo interpretativo espresso di recente dalla Suprema Corte nella sentenza n. 24629/2015, ha confermato il decreto opposto in quanto risultava dagli atti che il debitore opponente non aveva dato avvio alla mediazione nei termini di legge assegnati.

Per il giudice, avendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo natura impugnatoria, con la mancata proposizione dell’istanza di mediazione ciò che diviene improcedibile è la domanda proposta con l’atto di citazione in opposizione con cui si chiede la revoca del decreto ingiuntivo e non già la domanda proposta dall’opposto nel ricorso per decreto ingiuntivo.

La banca non partecipa alla mediazione ritenendo di aver ragione: il giudice la sanziona

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 Tribunale di Firenze, ordinanza 23.3.2016_

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi

Non può considerarsi giustificata l’assenza della banca che allegando una giurisprudenza a sé favorevole decide di non partecipare alla mediazione ritenendo infondate le altrui pretese. Una condotta non condivisa dal giudice della causa che condanna la banca a versare all’erario una somma pari al contributo unificato della causa.

Se l’opponente non attiva la mediazione il giudice dichiara improcedibile la domanda e conferma l’ordinanza pronunciata ex art. 186 ter cpc.

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Tribunale di Verona, sentenza 12.1.2016_

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo.

La parte onerata dell’avvio della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l’opponente. A questa conclusione giunge il Tribunale di Verona che nella sentenza in commento sposa il recente orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza 24629/2015, dichiarando improcedibile il giudizio e confermando l’ordinanza di ingiunzione emessa ex art. 186 ter c.p.c. in corso di causa.

Le parti possono accordarsi in mediazione traendo spunto dalle considerazioni del giudice e risparmiando anche i costi del ctu.

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Tribunale di Bari, ordinanza 26.02.2016

Il Giudice può invitare le parti ad esperire la mediazione quando lo stato dell’istruzione della causa non permette la formulazione di una proposta ex art. 185 bis cpc.

In tale procedimento, per individuare i “temi della conciliazione” ben possono le parti prendere spunto e collaborare attivamente utilizzando le valutazioni espresse dal giudice, atte sia a sfrondare il thema decidendum oggetto del giudizio, sia a fornire gli elementi tecnici per poter procedere alla rideterminazione delle eventuali competenze spettanti, in ossequio al generale potere di direzione del procedimento attribuito al giudice ex art. 175 cpc.

Peraltro, attraverso le dettagliate valutazioni del giudice e l’esame in contraddittorio della documentazione, le parti – già munite dei rispettivi consulenti tecnici -, possono giungere ad una soluzione contabile condivisa, evitando così gli ulteriori aggravi di costi  dovuti al ctu.

Opposizione a decreto ingiuntivo: per il Tribunale di Milano l’onere di avvio della mediazione grava sul debitore opponente

Tribunale di Milano, Sezione 13 civile, sentenza 09.12.2015.

Nel controverso dibattito giurisprudenziale sulla individuazione della parte onerata dell’avvio della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Milano ritiene condivisibile l’orientamento già espresso da alcuni Tribunali (Cfr. Trib. Genova Sez. III, 15/06/2015; Trib. Rimini, 05/8/2014, Trib. Firenze 30/10/2014, Trib. Siena 25/06/2012, Trib. Nola 24/02/2015) e da ultimo confermato dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. III, sentenza 03/12/2015 n.24629) che individuano nell’opponente il soggetto su cui grava l’onere di avviare il procedimento di mediazione e il destinatario degli effetti pregiudizievoli della improcedibilità del giudizio, cui fa seguito la conferma del decreto opposto.

Difatti, secondo il tribunale milanese, nel giudizio di opposizione l’opponente ha la veste processuale di attore e quindi l’onere di impedire che il decreto ingiuntivo divenga definitivo, sia proponendo tempestivamente e ritualmente l’opposizione, sia coltivando il giudizio di opposizione evitando così l’improcedibilità.

Il creditore intimante non avvia la mediazione e il giudice revoca il decreto ingiuntivo

Tribunale di Busto Arsizio, sentenza 02.02.2016.

Nella sentenza in commento il giudice aderisce all’orientamento delineato dal Tribunale di Firenze con l’ordinanza del 19/03/2014, secondo cui nei procedimenti monitori, l’onere di avvio della mediazione incombe sul creditore opposto, pena la revoca del decreto ingiuntivo, atteso che egli riveste la natura di parte attrice e che l’azione cui si riferisce l’art. 5 comma 1 bis , D.Lgs. n. 28/2010, è la domanda monitoria e non già l’opposizione al decreto ingiuntivo (Cfr. Trib. Firenze, 15/10/2015 e Trib. Benevento, 23/01/2016).

Peraltro, l’ordine del giudice può dirsi correttamente osservato solo se le parti presenti personalmente e assistite dai rispettivi avvocati, dichiarino di voler effettivamente proseguire oltre il primo incontro informativo.