Le conseguenze del rifiuto della proposta conciliativa sulle spese processuali

images  Tribunale di Verona, sentenza 28.02.2014 – Est. Vaccari.

Commento a cura dell’Aldo Corcioni. L’attore che rifiuta la proposta di conciliazione avanzata dal convenuto nel corso del processo, conclusosi con una sentenza di condanna ad una somma inferiore a quella offerta, è condannato al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della stessa.

Cumulo tra domanda principale e riconvenzionale soggette a mediazione

images  Tribunale di Verona, ordinanza 18.12.2015 – Est. Vaccari.

Commento a cura dell’Avv. Guido Trabucchi. Quando alla domanda principale, già sottoposta a mediazione, si viene ad aggiungere una nuova domanda inedita, (il caso della domanda spiegata dal convenuto, dai terzi intervenienti volontari o su chiamata e pure dallo stesso attore, sotto forma di reconventio reconventionis), non si vedono ragioni per non estendere la mediazione a tutte le domande cumulate e che ad essa sono soggette.

La negoziazione assistita non sostituisce la mediazione obbligatoria

images Tribunale di Verona, ordinanza 23.12.2015 – Est. Vaccari.

Commento a cura della Dr.ssa Mara Pistore. L’aver esperito una negoziazione assistita in relazione ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, non fa venire meno la necessità di avviare quest’ultima.

Del resto una simile sequenza non appare in astratto inutilmente dilatoria, a differenza di quella inversa (negoziazione esperita dopo il fallimento della mediazione), poiché consente il passaggio ad una procedura stragiudiziale che presenta un valore aggiunto rispetto alla prima, costituito dall’intervento di un terzo imparziale, che può favorire l’esito conciliativo.

Mediazione opportuna per le domande tra loro connesse

images Tribunale di Verona, ordinanza 18.01.2012 – Est. Vaccari.

Commento a cura del Dr. Luca Santi. Quando tra più domande, una principale e l’altra accessoria (art.31 cpc), soltanto una è soggetta alla mediazione obbligatoria, in ragione della loro connessione, la separazione delle due questioni avrebbe l’effetto di complicare l’iter del giudizio.

Proprio per evitare una simile eventualità, e, al contempo, al fine di render utilmente esperibile il procedimento di mediazione e favorire appieno la prospettiva conciliativa, è estremamente opportuno che ad esso le parti devolvano tutte le controversie, giovandosi del disposto dell’art. 5 comma 2° d.lgs. 28/2010.

L’accordo privo dell’attestazione di conformità degli avvocati conserva efficacia esecutiva

images Tribunale di Bari, ordinanza 07.09.2016 -Est. D’aprile.

Commento a cura del Dr. Fabio Felicini. L’accordo di conciliazione sottoscritto dai difensori presso l’organismo di mediazione, privo della attestazione e della certificazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, conserva l’efficacia di titolo esecutivo.

A tale conclusione giunge il Tribunale di Bari, secondo cui, l’intervento degli avvocati assolve di per sé ad uno scopo certificatorio dell’eseguita verifica relativa al rispetto delle norme imperative e dei principi di ordine pubblico, e tale funzione può esplicarsi anche prescindendosi dall’adozione di una formale attestazione di conformità.

La mancanza dell’attestazione e della certificazione rilasciata dagli avvocati, costituisce, invero, un requisito di mera irregolarità formale, inidoneo ad impattare sull’intrinseca efficacia esecutiva del titolo.

La condotta della attrice assente nella mediazione delegata è sanzionabile

images Tribunale di Roma, sentenza 28.11.2016 -Est. Moriconi.

Commento a cura della Dr.ssa Mara Pistore. Nel giudizio per l’accertamento della responsabilità professionale del chirurgo, se il giudice manda in mediazione la paziente, il medico e la compagnia assicurativa, la circostanza che l’attrice e l’assicurazione abbiano raggiunto un accordo al di fuori del contesto della mediazione, non integra, per l’attrice, un giustificato motivo per non partecipare, soprattutto quando il medico ha spiegato, nei suoi confronti, una domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento anche degli onorari per una diversa operazione, correttamente eseguita.

Mancata partecipazione sanzionata dal giudice

images Tribunale di Verona, sentenza 01.03.2016 – Est. Vaccari.

Commento a cura dell’Avv. Simone Tagliaferro. Nei confronti della convenuta che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza alcuna giustificazione, come risulta dal verbale prodotto in giudizio, va applicata la condanna al pagamento in favore del Bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato versato (euro 759.00), in applicazione dell’art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. 28/2010, sanzione che prescinde dalla condizione di soccombenza.

L’assenza motivata dalla fondatezza delle proprie ragioni è ingiustificata

images  Tribunale di Udine, sentenza 16.05.2016 -Est. Zuliani.

Commento a cura del Dott. Luca Santi. La banca che non partecipa alla mediazione facendo riferimento ai motivi della ritenuta piena fondatezza della propria posizione, come se la mediazione obbligatoria fosse imposta dalla legge solo alle parti che non ritengano di avere pienamente ragione, è priva di giustificazione e perciò sanzionabile.

L’assenza in mediazione concorre all’applicazione dell’art.96 comma 3 cpc

images  Tribunale di Verona, sentenza 22.03.2016 – Est. Sigillo.

Commento a cura dell’Avv. Guido Trabucchi. Il contegno del convenuto assente in mediazione senza alcuna giustificazione, l’evanescenza della sua difesa giudiziale e la qualità soggettiva delle parti, realizzano gli estremi della lite temeraria e consentono l’applicazione della condanna alla sanzione prevista dell’art. 96 comma 3 cpc., oltre che al pagamento della somma pari al contributo unificato della causa (art. 8 comma 4 bis d.lgs. 28/2010).

L’azione ex art.2932 cc non è soggetta alla mediazione.

images Tribunale di Verona, sentenza 01.03.2016 -Est. Coltro.

Commento a cura dell’Avv. Giuseppe Ruotolo. Il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in materia di diritti reali.

L’azione diretta all’esecuzione specifica dell’obbligo di stipulare ex art. 2932 cod. civ., non ha natura reale ma personale, siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene.

Ne consegue che l’azione ex art.2932 c.c. è esclusa dalla mediazione.