Mediazione e compensazione delle spese di lite

images Tribunale di Brindisi, ordinanza 24.03.2015 – Est. Cavone.

Commento a cura dell’Avv. Aldo Corcioni. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito dell’annullamento (in “auto-tutela”) della delibera assembleare impugnata, non fa venire meno l’obbligo del giudice di statuire sulle spese del giudizio, in applicazione del principio della cd soccombenza virtuale e della condotta tenuta dalle parti.

Ad esempio, se nel caso come quello in commento, il ricorrente, nel mezzo della procedura di mediazione, avvia anche il ricorso per ottenere l’annullamento della delibera, che sopraggiunge su decisione del condominio all’esito della mediazione, il Giudice oltre a dichiarare la cessazione della materia del contendere, dispone la compensazione delle spese di lite, poiché il giudizio si sarebbe potuto evitare se il ricorrente avesse semplicemente atteso l’esito della procedura conciliativa.

L’esperimento della mediazione in appello è condizione di procedibilità

images  Corte d’Appello di Potenza, ordinanza 15.11.2016 – Rel. Bernacchia.

Commento a cura dell’Avv. Simone Tagliaferro. La mediazione in Appello è prevista dall’art. 5 d.lgs. 28/2010, ed è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La norma favorisce la ricerca di una stabile composizione amichevole delle controversie ed una riduzione dei costi del contenzioso civile, senza peraltro costituire una alternativa deteriore alla giurisdizione o all’arbitrato, in attuazione dell’art.5 della direttiva 2008/52/CE.

La domanda giudiziale nuova è soggetta a mediazione

images  Tribunale di Lecce, ordinanza 11.10.2016 – Est. De Pasquale.

Commento a cura dell’Avv. Giuseppe Ruotolo. La domanda giudiziale inedita rispetto a quella già avanzata in mediazione (come anche la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto o la domanda del terzo chiamato), obbliga il giudice a disporre una nuova mediazione, se la stessa rientra nelle materie previste dal D.lgs.28/2010.

E’ priva di valore la comunicazione che annuncia l’assenza (ingiustificata)

images  Tribunale di Vasto, ordinanza 12.12.2016 -Est. Pasquale.

Commento a cura dell’Avv. Massimiliano Paolettoni. Il rifiuto a intraprendere un percorso di mediazione può essere espresso solo se la manifestazione di volontà negativa che la parte esprime sia: a) preceduta da un’adeguata opera di informazione del mediatore circa la ratio dell’istituto, le modalità di svolgimento della procedura, i possibili vantaggi rispetto ad una soluzione giudiziale della controversia, i rischi ragionevolmente prevedibili di un eventuale dissenso e l’esistenza di efficaci esiti alternativi del conflitto; b) supportata da adeguate ragioni giustificatrici che siano non solo pertinenti rispetto al merito della controversia, ma anche dotate di plausibilità logica, prima ancora che giuridica, tali non essendo, ad esempio, quelle fondate sulla convinzione della insuperabilità dei motivi di contrasto.

Quando l’enunciazione dei motivi della mancata partecipazione avviene prima della mediazione, con una comunicazione scritta, e non riguarda le cause che impediscono oggettivamente alla parte di essere presente al primo incontro, ma le ragioni per cui la stessa ritenga di non volere iniziare la procedura di mediazione, l’assenza è ingiustificata.

L’organismo di mediazione non è tenuto a prendere in considerazione o ad esaminare nel merito detta comunicazione scritta, se non a fini strettamente attinenti a profili organizzativi e logistici per la celebrazione del primo incontro.

La parte assente è condannata al pagamento della sanzione pari al contributo unificato della causa, già alla prima udienza, e la condotta valutabile ex art. 116 e art. 96 comma 3 cpc.

Tutte le domande del giudizio devono essere discusse in mediazione

images  Tribunale di Verona, ordinanza 01.12.2016 – Est. Vaccari.

Commento a cura dell’Avv. Guido Trabucchi. Quando dall’istanza di mediazione emerge che la procedura ha riguardato soltanto alcune delle pretese sulla base delle quali gli attori hanno agito in giudizio, la condizione di procedibilità non può dirsi correttamente superata.

Il giudice, invita le parti a presentare una nuova istanza che faccia riferimento alle pretese che non sono state oggetto della precedente mediazione.

La chiamata del terzo, in giudizio, fa slittare l’avvio della mediazione

images  Tribunale di Verona, ordinanza 04.04.2014 – Est.Vaccari.

Commento a cura dell’Avv. Simone Tagliaferro. Nel caso di cumulo soggettivo di domande proposte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (tra attore, convenuto e terzo chiamato), il giudice può decidere alla prima udienza sulla istanza di provvisoria esecuzione, e rinviare l’avvio della mediazione nel momento in cui il contraddittorio sia stato integrato con il terzo chiamato in causa.

Tra le materie soggette a mediazione, rientra la polizza assicurativa sottoscritta con la Compagnia Assicurativa, anche quando questa abbia natura di fideiussione o di garanzia atipica, perché stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore.

I criteri per stabilire se la lite è soggetta a mediazione

images  Tribunale di Verona, ordinanza 28.9.2011 – Est. Vaccari.

Commento a cura dell’Avv. Giuseppe Ruotolo. Per stabilire se la lite rientra tra le materie soggette a mediazione, occorre guardare alla domanda di mediazione, ovvero alla sostanza della pretesa ed ai fatti dedotti a fondamento di questa, analogamente a quanto da tempo ha affermato la giurisprudenza di legittimità con riguardo al criterio per determinare la competenza per materia.

Ciò non toglie, comunque, che rispetto a quanto prospettato dalle parti, resta assegnato al giudice il potere di qualificare il fatto sotto l’aspetto giuridico.

L’assenza in mediazione incide negativamente sulle spese del giudizio

images  Tribunale di Verona, ordinanza 12.11.2015 – Est. Vaccari.

Commento a cura della Dr.ssa Mara Pistore. La mancata partecipazione può costituire elemento di prova sfavorevole alla parte assente, ex art.116 cpc, ed è sanzionabile con la condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato della causa.

Tale condanna infatti, avendo natura sanzionatoria, va adottata nei confronti di ciascuna delle parti che non abbiano partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, a fortiori quando, le loro posizioni non siano inscindibili, e avrebbero potuto valutare indipendentemente l’una dall’altra la possibilità di aderire alla prospettiva conciliativa.

In caso di pluralità di domande, la mediazione è estesa anche a quella non soggetta

images  Tribunale di Verona, ordinanza 25.06.2015 -Est. Vaccari.

Commento a cura dell’Avv. Massimiliano Paolettoni. Quando una pluralità di domande verte su materie in parte soggette alla mediazione obbligatoria, il giudice può disporre la mediazione per tutte.

Tale soluzione evita di compromettere ab origine la prospettiva conciliativa, poiché le parti si troverebbero a trattare soltanto una porzione della complessiva controversia tra loro pendente, rendente inefficace la mediazione.

La competenza territoriale dell’organismo in una mediazione delegata

images Tribunale di Verona, ordinanza 12.08.2014 – Est. Vaccari.

Commento a cura del Dr. Luigi Butti. Per le mediazioni che si svolgono in pendenza del giudizio, si ritiene, sia pure con riguardo alla disciplina originaria del d.lgs. 28/2010, che vi sia una “attrazione” del luogo di svolgimento del procedimento di mediazione davanti ad un organismo che abbia la propria sede nel circondario del tribunale o nel distretto della corte d’appello nel quale la controversia è pendente.

Occorre poi evidenziare che l’art. 4, comma 1, d.Lgs. 28/2010 non attribuisce rilievo, ai fini della determinazione della competenza per territorio dell’organismo di mediazione, ad eventi processuali come la competenza per connessione o la litispendenza o la continenza, tanto più che esse, a rigore, non costituiscono ipotesi di incompetenza