L’accordo privo dell’attestazione di conformità degli avvocati conserva efficacia esecutiva

images Tribunale di Bari, ordinanza 07.09.2016 -Est. D’aprile.

Commento a cura del Dr. Fabio Felicini. L’accordo di conciliazione sottoscritto dai difensori presso l’organismo di mediazione, privo della attestazione e della certificazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, conserva l’efficacia di titolo esecutivo.

A tale conclusione giunge il Tribunale di Bari, secondo cui, l’intervento degli avvocati assolve di per sé ad uno scopo certificatorio dell’eseguita verifica relativa al rispetto delle norme imperative e dei principi di ordine pubblico, e tale funzione può esplicarsi anche prescindendosi dall’adozione di una formale attestazione di conformità.

La mancanza dell’attestazione e della certificazione rilasciata dagli avvocati, costituisce, invero, un requisito di mera irregolarità formale, inidoneo ad impattare sull’intrinseca efficacia esecutiva del titolo.