Nella mediazione delegata occorre superare il primo incontro.

 Tribunale di Roma, sentenza 5.10.2017 – Est. Moriconi.

Commento a cura dell’avv. Massimilano Paolettoni. Nella mediazione delegata è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente, e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nei merito della causa.

Alla successiva udienza, in caso di mancato accordo, le parti, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96 III c.p.c. (norma applicata dal Giudice nel caso di ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, come da ampia e risalente giurisprudenza edita anche on line).

 

La mediazione ante causam deve superare il primo incontro

  Tribunale di Civitavecchia, ordinanza 15.1.2016 – Est. Febbraro.

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. La procedura di mediazione prevista quale condizione di procedibilità della domanda (c.d. ante causam) che non supera il primo incontro, non può dirsi correttamente esperita e va rinnovata o riavviata.

Compensi legali per l’assistenza in mediazione: ok dal Consiglio di Stato alla modifica del dm 55/2014

Con il parere nr. 2703 del 27 dicembre 2017*, il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente sulla proposta di modifica del decreto 55/2014, concernente i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Per i giudici di Palazzo Spada le modifiche al d.m. n. 55 del 2014, previste dallo schema di decreto, sono conformi ai criteri previsti dalla normativa primaria di riferimento, salvo alcune osservazioni sottoposte alla valutazione del Ministero.

Tra le novità, ricordiamo, rientra l’inserimento di una nuova tabella relativa ai compensi spettanti per i procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita** ,  suddivisa in base allo scaglione di riferimento (valore della mediazione) e alla fase di avanzamento della mediazione (introduzione, svolgimento, definizione della conciliazione).

Si tratta di un ulteriore passo avanti verso la definitiva approvazione.

* Parere nr. 2703/2017

** Tabella 25 bis – nuovi compensi per assistenza in mediazione e negoziazione