Tribunale di Vasto, ordinanza 4.5.2017 – Est. Pasquale.
Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. La procedura di revoca dell’amministratore di condominio è soggetta alla mediazione obbligatoria in forza delle specifiche e speciali disposizioni normative sopravvenute con la riforma del condominio, di cui agli artt. 71 quater e 64 disposizioni attuazione codice civile. Tali norme devono essere considerata speciali ed in quanto tali prevalenti rispetto alla norma generale di cui all’art. 5 comma 4 lettera f) d.lgs.28/2010, che esclude la esperibilità della mediazione in presenza di procedimenti in camera di consiglio (Trib. Padova, ord. 03.12.2014).
Il giudice inoltre ritiene opportuno che le parti si rivolgano ad un organismo di mediazione che non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediazione dall’art.11, 2 c. d.lgs. 28/2010, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in quanto tali previsioni regolamentari frustano lo spirito della norma – che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art. 13 del citato decreto, in materia di spese processuali, tesa a disincentivare ingiustificati rifiuti di proposte conciliative ragionevoli.