Convegno “Risoluzione” (Bail in) – Liquidazione coatta amministrativa delle banche e tutela del risparmio

Pubblichiamo le relazioni dell’interessante convegno che coinvolge direttamente una buona parte dei clienti delle due importanti banche del territorio: Banca Popolare Vicentina e Veneto Banca.

Ci scusiamo per la qualità del video e per la poca maestria dell’operatore. Abbiamo comunque ritenuto di indubbio interesse e quindi di darne diffusione.

Intervento del Prof. Avv. Alberto Tedoldi

Intervento dell’ Avv. Dario Finardi

Intervento dell’Avv. Carlo Trentini

Intervento del pubblico

Mediazione e azione revocatoria

 Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 23.2.2017 – Est. Casadonte.

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., non richiede il preventivo esperimento della mediazione civile poiché tale materia non è presente nell’ elenco delle materie per cui risulta obbligatorio il tentativo di mediazione sebbene il credito trovi la sua origine in rapporto bancario.

Le spese stragiudiziali di mediazione rientrano nella nozione di danno emergente

 Giudice di Pace di Torino, sentenza 15.1.2018 – Est. Tedeschi.

Commento a cura del dott. Luca Santi. In conformità a una recentissima giurisprudenza di legittimità (C.C., Sez. U. n. 16990/17), le spese di assistenza legale prestata nel procedimento di mediazione rientrano nella nozione di danno emergente afferente alla fase precontenziosa, da valutarsi ex ante in vista dell’esito futuro presumibile di un giudizio, e come tali vanno riconosciute.

E’ l’opponente che deve avviare la mediazione entro 15 giorni

 Tribunale di Vicenza, 9.3.2017 – Est. De Giovanni.

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. L’avvio della mediazione è un onere posto a carico della parte opponente che deve provvedervi nel termine perentorio di 15 giorni dalla conoscenza dell’ordinanza che la dispone. Se il giudice rileva il mancato o il ritardato avvio della mediazione, dichiara la improcedibilità del giudizio di opposizione e definitivo il decreto ingiuntivo.

Via libera ai compensi per avvocati in mediazione

Dopo il parere positivo del Consiglio di Stato è giunto anche il via libera della II Commissione Giustizia della Camera sull’introduzione di compensi ad hoc per l’avvocato che assiste la parte nei procedimenti di mediazione e negoziazione.
A questo punto, l’entrata in vigore dei compensi previsti nella nuova tabella denominata “Tabella n. 25 bis”,  è ormai certa e anche prossima.
Il testo di modifica del D.M.55/2014 è stato trasmesso dal ministero alla Presidenza del Consiglio e nei prossimi giorni, dopo il visto della Corte dei Conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Si tratta di un  importante riconoscimento professionale per gli avvocati che neutralizzano il contenzioso giudiziale attraverso la Mediazione, potendo contare su gratificanti compensi.
Tabella n. 25 bis

Revoca amministratore di condominio soggetta a mediazione – Invito del giudice al mediatore a formulare una proposta

 Tribunale di Vasto, ordinanza 4.5.2017 – Est. Pasquale.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. La procedura di revoca dell’amministratore di condominio è soggetta alla mediazione obbligatoria in forza delle specifiche e speciali disposizioni normative sopravvenute con la riforma del condominio, di cui agli artt. 71 quater e 64 disposizioni attuazione codice civile. Tali norme devono essere considerata speciali ed in quanto tali prevalenti rispetto alla norma generale di cui all’art. 5 comma 4 lettera f) d.lgs.28/2010, che esclude la esperibilità della mediazione in presenza di procedimenti in camera di consiglio (Trib. Padova, ord. 03.12.2014).

Il giudice inoltre ritiene opportuno che le parti si rivolgano ad un organismo di mediazione che non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediazione dall’art.11, 2 c. d.lgs. 28/2010, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in quanto tali previsioni regolamentari frustano lo spirito della norma – che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art. 13 del citato decreto, in materia di spese processuali, tesa a disincentivare ingiustificati rifiuti di proposte conciliative ragionevoli.

L’avvocato raggiunge un accordo in mediazione? Non ha diritto alla liquidazione delle spese a carico dello Stato

 Tribunale di Roma, decreto 11.01.2018 – Est. Monastero.

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. Non può porsi a carico dello Stato il compenso professionale dell’avvocato che abbia assistito una parte ammessa al gratuito patrocinio nell’ambito della procedura obbligatoria di mediazione e qualora le parti abbiamo raggiunto un accordo e non sia stato instaurato il giudizio.

Anche se la mediazione è prevista quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale e la parte è obbligata a farsi assistere da un avvocato, la disciplina in materia di mediazione nulla prevede per la parte che sia stata ammessa al gratuito patrocinio. E’ evidente che il legislatore non ha voluto estendere sulla mediazione la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato, come appare altrettanto chiaro che: 1) l’art.75 dpr 115/2002 fa riferimento ad ogni grado e fase del processo ovvero ad eventuali procedure, presupponendo una attività giurisdizionale alla quale non può essere assimilata la mediazione; 2) la giurisprudenza ne ha escluso la estensione salvo nel caso di attività stragiudiziale conseguente l’azione giudiziaria; 3) la necessità che ogni spesa posta a carico dello Stato abbia una copertura normativa; 4) gli avvocati possono sempre fare ricorso al beneficio della solidarietà professionale.

E’ improcedibile la domanda giudiziale non preceduta dalla mediazione contrattuale

 Tribunale di Roma, sentenza 10.10.2017 – Est. Battagliese.

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. Se le parti hanno previsto nel regolamento contrattuale di avviare la mediazione prima di ricorrere in tribunale, va dichiarata la improcedibilità della domanda giudiziale non preceduta dal tentativo di conciliazione.

Il patto con cui le parti vincolano il diritto di agire in giudizio al previo esperimento del tentativo di conciliazione, attraverso lo strumento della mediazione, deve ritenersi valido e legittimo e non vìola il diritto di difesa.

L’assenza è comportamento valutabile nel merito della causa

 Corte di Appello di Napoli, ordinanza 9.11.2017 – Est. Presid. Chiappetta.

Commento a cura dell’avv. Elisa Fichera. La mediazione in appello può dirsi correttamente esperita con la presenza personale delle parti e con l’assistenza di un avvocato e delle parti eventualmente contumaci (a cui va notificata la mediazione).

Tale presenza personale non potrà limitarsi a una comparizione meramente formale alla sessione introduttiva, mentre la mancata partecipazione oltre che ad incidere sulla procedibilità della domanda costituisce comportamento valutabile nel merito della causa.

In caso di mancato accordo resta in facoltà del mediatore formulare una proposta conciliativa.

La proposta del mediatore può essere raccomandata dal giudice

 Tribunale di Siracusa, ordinanza 5.7.2015 – Est. Rizzo.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. Nell’ordinanza che dispone l’avvio della mediazione, il giudice evidenzia alle parti la necessità che l’attività di mediazione sia concretamente espletata ed invita il mediatore a formulare una proposta anche in assenza di congiunta richiesta dei mediandi.