L’ammissione al gratuito patrocinio può essere revocata se la parte non partecipa in mediazione?

 Tribunale di Avellino, sentenza 22.01.2019 – Est. Polimeno.

Commento a cura dell’avv. Mario Antonio Stoppa.

Va revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando l’intimato resiste in giudizio con colpa grave, perché l’opposizione da lui proposta risulta sostanzialmente strumentale al prolungamento della sua permanenza nell’immobile locato per il massimo tempo possibile e, al contempo, non ha conformato la sua condotta ai canoni di lealtà processuale scegliendo di non comparire neppure tramite il suo difensore in sede di procedura obbligatoria di mediazione.

L’istanza di mediazione può anticipare gli effetti della domanda giudiziale?

  Tribunale di Padova, sentenza 05.02.2019 – Est. Bertola.

Commento a cura del dott. Luca Santi.

La domanda di mediazione non può essere invocata per anticipare gli effetti della domanda giudiziale. Non si potrebbero per esempio invocare gli effetti della domanda giudiziale della domanda di mediazione per individuare il giudice “successivamente adito” laddove si dovesse decidere per esempio un’eccezione di litispendenza o di continenza ex art. 39 c.p.c..

L’effetto processuale della domanda di mediazione è espressamente limitato ex lege agli effetti sulla prescrizione del diritto e nulla più, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs 28/2010, “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”. Sicché nel caso in esame, anche se la mediazione è stata avviata prima del contratto (di cessione) con cui è stato ceduto ad Intesa Sanpaolo un articolato complesso di rapporti bancari, è al momento dell’introduzione della domanda giudiziale che occorre guardare per determinare il soggetto che ha legittimazione passiva a stare in giudizio. (Difatti, la domanda veniva introdotta successivamente all’evento rappresentato dall’approvazione del DL 99/2017, che ha posto in liquidazione coatta amministrativa l’istituto di credito, e quindi la presente causa non doveva essere iniziata contro Intesa Sanpaolo bensì la parte avrebbe dovuto insinuarsi nel passivo della procedura di liquidazione coatta per far valere in quella sede le sue doglianze relative all’acquisto o alla mancata vendita delle azioni).

Mediazione delegata e indicazione di un range entro cui negoziare un accordo

  Tribunale di Roma, ordinanza 07.02.2019 – Est. Moriconi.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo.  Il giudice può disporre un virtuoso percorso di mediazione guidata alla luce di quanto emerso dallo stato degli atti. Affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto, l’istante o le parti congiuntamente, devono scegliere un organismo accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità. Alle parti, il Giudice lascia ampia libertà di comporre i loro interessi all’interno del quadro di indicazioni evidenziate nell’ordinanza, appalesando, al contempo, anche una zona (range) ottimale di accordo.

Va da sé che in mediazione è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, ossia che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile  nel merito della causa anche ai fini dell’applicazione dell’art. 96 III° cpc.

Mediazione in appello: se la conciliazione non riesce quali circostanze verbalizza il mediatore?

  Corte di Appello di Bari, ordinanza 04.01.2019 – Est. Mitola.

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. Anche il giudice di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione al fine di offrire alle parti la possibilità di usufruire di uno spazio di dialogo per ricercare, con l’assistenza di un mediatore qualificato un equo, adeguato e sollecito contemperamento dei contrapposti interessi.

L’esperimento della procedura di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e potrà considerarsi avverata a fronte della partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti muniti dei poteri di conciliare.

Ove la conciliazione non riesca, il mediatore deve formare processo verbale dando conto: I) della proposta comunque formulata; II) della partecipazione ovvero della mancata partecipazione delle parti; III) della parte che abbia dichiarato di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare, anche ai sensi dell’art. 8 comma quarto bis del D.Lgs. 28/2010, nonché degli articoli 116 comma secondo, 91 e 96 comma terzo cpc.

Come una ragionevole conciliazione può essere suggerita dal giudice

  Tribunale di Roma, ordinanza 04.02.2019 – Est. Moriconi.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo.

Affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto, l’istante o le parti congiuntamente, devono scegliere un organismo accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità. Alle parti, il Giudice lascia ampia libertà di comporre i loro interessi all’interno del quadro di indicazioni che rilascia nell’ordinanza, appalesando, al contempo, dure previsioni nel caso non si giungesse alla ragionevole soluzione conciliativa.

Peraltro, si tratterebbe di un accordo per tutti vantaggioso, anche da punto di vista economico e fiscale della controversia in atto.

Va evidenziato che è richiesta l’effettiva partecipazione delle parti al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente.

La mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa ed inoltre consente l’applicazione dell’art. 96 III° cpc.

La lite per recesso da contratto preliminare di compravendita immobiliare è soggetta a mediazione?

 Tribunale di Verona, sentenza 30.10.2018 – Est. Coltro.

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. La causa che attiene al recesso dal contratto preliminare di compravendita immobiliare con la pretesa al doppio della caparra, alle restituzioni ed ai danni per inadempimento (oltre che a pretese risarcitorie varie), vertendo in tema di rapporti obbligatori e non certo in tema di condominio o diritti reali, non è soggetta alla mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010.

La mediazione è opportuna anche nei giudizi di opposizione all’esecuzione

  Tribunale di Vicenza, sentenza 10.10.2018 – Est. Ricci.

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. L’ inapplicabilità della mediazione alla procedura esecutiva deriva, in sostanza, dalla inscindibile connessione – logica prima che giuridica – tra un’attività di bilanciamento di opposti interessi (operata dal mediatore) e una controversia in atto, laddove nessun bilanciamento appare realizzabile né ipotizzabile in presenza di un titolo che accerti una pretesa e ne consenta il soddisfacimento coattivo. Diversamente accade, invece, negli eventuali giudizi di cognizione che sull’esecuzione si innestino, poiché in tale fase emerge nuovamente l’elemento della “controversia” tra le parti che legittima l’esperimento della procedura di mediazione.

L’avvocato non può rappresentare la parte in mediazione neppure se munito di procura notarile

 Tribunale di Vasto, sentenza 17.12.2018 – Est. Pasquale.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. La mediazione può dirsi correttamente esperita se le parti sono sempre presenti personalmente, assistite dai rispettivi avvocati, a tutti gli incontri programmati innanzi al mediatore.

Chi intende farsi rappresentare in mediazione da un altro soggetto, può farlo, ma deve innanzitutto dedurre e provare che sussiste un impedimento oggettivo che le impedisca di essere personalmente presente e, in secondo luogo, è necessario che la persona delegata sia a conoscenza dei fatti che hanno originato il conflitto e sia dotata del potere di assumere decisioni vincolanti per la parte rappresentata.

Il rappresentante non potrà, però, mai identificarsi nella persona dell’avvocato che difende e rappresenta la parte in giudizio, per un triplice ordine di argomentazioni: in primo luogo, perché non è pensabile applicare analogicamente alla mediazione le norme che all’interno del processo consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore (art.83 c.p.c.), data la evidente diversità di ratio tra i due istituti; in secondo luogo, perché nella mediazione la funzione dell’avvocato è di mera assistenza alla parte comparsa e non di rappresentanza della parte assente; in terzo ed ultimo luogo, perché la presenza del solo avvocato, non accompagnato neppure da un fiduciario dell’interessato, impedirebbe al mediatore di avere un contatto diretto con le persone protagoniste del conflitto, precludendogli di comprendere quali siano i bisogni, gli interessi, i sentimenti dei soggetti coinvolti, che gli stessi possono e debbono mostrare con immediatezza, senza il filtro dei difensori.

Ciò detto, va anche escluso che il conferimento di una procura speciale notarile al proprio avvocato valga a sanare il rilevato vizio di illegittimità nello svolgimento della procedura di mediazione, poiché l’osservanza di particolari forme nel rilascio della procura non costituisce un fattore idoneo a superare le ragioni sostanziali innanzi esposte, su cui è fondata la conclusione della non delegabilità all’avvocato della partecipazione in mediazione.

Non si comprenderebbe, del resto, per quale ragione la procura notarile dovrebbe avere maggior efficacia, sotto il profilo sostanziale, della procura comunque conferita in forma scritta.

In assenza della parte è valido l’accordo di mediazione sottoscritto dall’avvocato munito di procura alle liti?

Tribunale di Roma, sentenza 20.12.2018 – Est. Moriconi.

 

Commento a cura dell’avv. Mario Antonio Stoppa, Responsabile MedyaPro – sede di Lecce.

La procura alle liti, rilasciata dal cliente all’avvocato anche con la previsione della possibilità di transigere, ma senza riferimento alla mediazione, si riferisce soltanto alla causa e NON è idonea alla gestione della procedura di mediazione e tanto meno alla negoziazione di un accordo, da parte del rappresentante (in questo caso l’avvocato). Ma anche laddove nella procura sia espressamente menzionata la mediazione, è necessario in tale procedimento, salvo obiettive ed eccezionali ragioni ostative, la presenza di persona del soggetto interessato.

Riguardo poi la possibilità per la parte assente di farsi rappresentare in mediazione demandata e obbligatoria, la procura rilasciata a tal fine (al suo difensore o ad altro soggetto) non è sufficiente a far ritenere correttamente svolta la procedura di mediazione. Il mandato (che in ciò si sostanzia il conferimento di rappresentare la parte assente in mediazione), necessita, per la sicurezza del mandante, del mandatario e del terzo, di istruzioni e poteri certi, chiari e ben delineati. Ciò rende assai problematica la possibilità di ammettere in via generale la rappresentanza della persona fisica in mediazione.

Riguardo infine la validità dell’accordo raggiunto in mediazione dall’avvocato della parte assente, certamente sarebbe privo di fondamento giuridico l’eventuale assunto che l’irritualità del procedimento di mediazione  (che può per altro verso attingere, nei casi di cui all’art. 5 comma 1 bis e secondo del decr.lgsl.28/2010, a rilevanti conseguenze, quali, per l’attore, l’improcedibilità della domanda), possa produrre l’invalidità dell’accordo.

Per la revoca dell’amministratore di condominio non si applica la mediazione

Corte di Appello di Palermo, sentenza 29.6.2018 – Est. Picone.

Commento a cura del Dott. Luigi Butti. Anche se per “controversie in materia di condominio” ai sensi del D.Lgs. 28/2018, art. 5, comma 1, si intendono tra le altre, quelle degli articoli ricompresi dal 61 al 72 disp. att. c.c., (essendo l’art.64 disp. att. c.c., relativo, appunto, alla revoca dell’amministratore), per contro, l’art.5, comma 4, lett.f,  del D.lgs. 28/2010, è inequivoco nel disporre che il meccanismo della condizione di procedibilità della mediazione (di cui ai commi 1 bis e 2), non si applica nei procedimenti in camera di consiglio come quello per la revoca dell’amministratore di condominio.