Mediazione delegata e indicazione di un range entro cui negoziare un accordo

  Tribunale di Roma, ordinanza 07.02.2019 – Est. Moriconi.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo.  Il giudice può disporre un virtuoso percorso di mediazione guidata alla luce di quanto emerso dallo stato degli atti. Affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto, l’istante o le parti congiuntamente, devono scegliere un organismo accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità. Alle parti, il Giudice lascia ampia libertà di comporre i loro interessi all’interno del quadro di indicazioni evidenziate nell’ordinanza, appalesando, al contempo, anche una zona (range) ottimale di accordo.

Va da sé che in mediazione è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, ossia che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile  nel merito della causa anche ai fini dell’applicazione dell’art. 96 III° cpc.