La mediazione è opportuna anche nei giudizi di opposizione all’esecuzione

  Tribunale di Vicenza, sentenza 10.10.2018 – Est. Ricci.

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. L’ inapplicabilità della mediazione alla procedura esecutiva deriva, in sostanza, dalla inscindibile connessione – logica prima che giuridica – tra un’attività di bilanciamento di opposti interessi (operata dal mediatore) e una controversia in atto, laddove nessun bilanciamento appare realizzabile né ipotizzabile in presenza di un titolo che accerti una pretesa e ne consenta il soddisfacimento coattivo. Diversamente accade, invece, negli eventuali giudizi di cognizione che sull’esecuzione si innestino, poiché in tale fase emerge nuovamente l’elemento della “controversia” tra le parti che legittima l’esperimento della procedura di mediazione.