Il notaio assente in mediazione perde la causa

 Tribunale di Roma, sentenza 26.6.2017 – Est. Moriconi.

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. Il Tribunale di Roma ribadisce un concetto chiave per il buon esito della mediazione: la necessaria partecipazione personale oltre all’assistenza dell’avvocato e l’effettivo esperimento della procedura conciliativa.

La condotta della parte assente ingiustificata che contravviene all’ordine del giudice rileva ai fini del raggiungimento della prova ex art.116 cpc ed ex art.96 cpc sul regolamento delle spese processuali.

Dal punto di vista processuale, il Tribunale chiarisce che alla domanda se vi sia un obbligo a carico delle parti di partecipazione alla mediazione (intesa questa volta non come accordo, ma come procedura), la risposta è invece senz’altro affermativa; come rivela in modo icastico tutto il sistema sanzionatorio previsto dalla legge (improcedibilità per la mancata proposizione della domanda, conseguenze negative previste dall’art. 8 della legge; possibile applicazione dell’art.96 co. III come riconosciuto dalla giurisprudenza, cfr. ex multis sentenza del Tribunale di Roma n.25218 del 17.12.2015 RG 59487/11).

Tale interpretazione – che ragionevolmente contempla l’eventuale situazione di inesigibilità della prosecuzione oltre il primo incontro informativo – è perfettamente in linea con la logica, il buon senso e la Costituzione.