L’ente pubblico non avvia la mediazione e il decreto ingiuntivo diviene definitivo

 Tribunale di Bologna, ordinanza 19.7.2017 – Est. Gattuso.

Commento della dr.ssa Maria Teresa Martucci. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo secondo il consolidato indirizzo del tribunale di Bologna, l’improcedibilità conseguente al mancato esperimento del procedimento di mediazione disposto dal giudice attiene alla domanda formulata dall’opponente con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto (cfr. art.5, c. 2 d.lgs. 28/2010).

La legittimità di tale scelta legislativa non può essere messa in dubbio dai costi necessari ad avviare la mediazione, posto che, le spese di promozione della mediazione che consistono in sostanza nella mera redazione ed invio della richiesta all’organismo di mediazione con pagamento delle spese di segreteria per poche decine di euro, sono obiettivamente modesti.