La proposta del giudice può agevolare la definizione della lite in mediazione

 Tribunale di Verona, sentenza 18.04.2017 – Est. Vaccari.

Commento a cura del dott.Fabio Felicini. Nella sentenza in commento il tribunale scaligero affronta il tema del rapporto tra la mediazione delegata e la proposta ex art. 185 bis cpc, formulata dal giudice, e la validità della mediazione esperita senza la prova dell’avvenuta comunicazione del giorno dell’incontro.

Sul primo punto, il tribunale ritiene che la mediazione delegata può essere anticipata dalla formulazione di una proposta ex art. 185 bis cpc, tenuto conto che l’eventuale esito negativo di tale iniziativa non renderà inutile il successivo esperimento della mediazione e atteso che il mediatore potrà assumere tale proposta come base per un autonomo tentativo di conciliazione.

Sul secondo punto, l’anticipazione dell’incontro di mediazione è legittima, purché, precisa il giudice, l’istante dimostri di aver correttamente informato il convenuto assente.