Sono valide le attività processuali compiute prima dell’esperimento di mediazione

 Corte di Cassazione, Sez. Civ., sentenza n. 9557 del 2017.

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. La mediazione costituisce una condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda.

Laddove la domanda giudiziale sia proposta in mancanza del previo esperimento del procedimento di mediazione ed il convenuto proponga la relativa eccezione, si determina un semplice differimento delle attività da svolgersi nel giudizio già pendente, ma non la nullità di quelle attività processuali fino a quel momento svolte.

Pertanto, conclude la Corte, restano ferme le decadenze già verificatesi e quindi le preclusioni già maturate.