Tabelle del Tribunale di Milano unico parametro per il calcolo del danno biologico

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. Come noto, non essendoci nessuna normativa a riguardo, le Tabelle del Tribunale di Milano per il risarcimento del danno non patrimoniale vengono utilizzate come riferimento in (quasi) tutto il Territorio Nazionale ed anzi proprio in questi giorni il Tribunale sta per aggiornarle al 2016.
Anche la Cassazione dal canto suo ne ha sempre evidenziato la bontà, invitando i Giudici a tenerne conto, ovviamente nei limiti del possibile, purchè non ricorrano ragioni diverse che ne consiglino una modifica nell’applicazione dei parametri, in ogni caso da motivare minuziosamente
La Commissione Industria presso il Senato, però, a seguito dell’approvazione del DDL Concorrenza potrebbe finalmente dare il via al varo di una tabella che sarà valida in tutta Italia con la quale si potrà calcolare definitivamente (e nello stesso modo) il danno biologico, evitando così gli scostamenti per aree geografiche rimesse alle valutazioni del Giudice di turno. Il punto è che questa Tabella altro non sarebbe che… quella del Tribunale di Milano che, pertanto, riceverebbe investitura solenne legislativa per tutta l’Italia.
L’art. 7 del suddetto DDL, infatti, dispone che “previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministrodella salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dellagiustizia, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge siprovvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica” sia redatta la citata tabella, i cui “principi” e “criteri”, altri non sono che quelli fatti propri fino ad oggi e, quindi ed in ultima analisi, quelli adottati dalla giurisprudenza costante che, appunto, fa riferimento alla Tabella di Milano: il risarcimento potrà “essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato“.
In conclusione, quindi, fino a che non vi sia il “varo ufficiale” della Tabella Nazionale, il riferimento continua ad essere (salvo rare eccezioni) la Tabella di Milano.