Limiti del principio di effettività e della domanda riconvenzionale in mediazione

images Tribunale di Verona, ordinanza 24.3.2016

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. La domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto e quella proposta dal terzo in giudizio nelle materie di cui all’art. 5 comma 1 bis D.lgs. 28/2010, non soggiacciono alla mediazione obbligatoria.

A tale conclusione giunge il Tribunale di Verona che pur dando atto dell’esistenza di due opposti orientamenti, propende per la tesi negativa secondo cui è solo la domanda proposta dall’attore ad essere assoggettata all’obbligo della mediazione (tra tutte, Trib. Palermo, 11/7/2011 e Trib. Reggio Calabria 22/4/2014).

Le ragioni sono molteplici e risiedono:  A) nell’esigenza di interpretare l’art. 5 D.Lgs. 28/10 alla luce dei principi: 1) della ragionevole durata del processo; 2) di efficienza ed effettività della tutela giurisdizionale rispetto alle norme di deroga alla giurisdizione alla luce dell’art. 24 Cost.; 3) di equilibrio nella relazione tra procedimento giudiziario e mediazione come espresso dalla Direttiva 2008/52/CEE; B) nell’esigenza di rispettare l’autentica finalità dell’istituto mediatorio che è marcatamente deflattiva, tenuto conto che, rispetto alla domanda riconvenzionale, l’esperimento della mediazione “…non sortirebbe l’effetto di chiudere il giudizio in corso”, poiché “…non è generalmente idoneo, dopo il fallimento del procedimento di mediazione sulla domanda principale, a porre fine al giudizio” (Trib. Palermo, cit.); C) nell’esigenza di evitare la formulazione di domande riconvenzionali ‘strumentali’ al solo fine di imporre al giudice l’invio in mediazione, con conseguente allungamento dei tempi processuali anche per la definizione della domanda principale ovvero la separazione della domanda riconvenzionale da quella principale.

Il Tribunale scaligero prende posizione anche su un’altra questione di notevole e attuale interesse che riguarda il principio di effettività, ovvero il necessario (o meno) superamento del primo incontro informativo, considerato che, nel caso in questione, l’attore presente al primo incontro, dopo aver ascoltato il mediatore illustrare la funzione della mediazione, si rifiutava di procedere oltre.

Anche in tal caso, pur dando atto della presenza di due opposti orientamenti giurisprudenziali, il giudice ritiene di sposare la tesi negativa, secondo cui la mediazione si intende correttamente esperita con la sola partecipazione personale delle parti e dei rispettivi avvocati al primo incontro informativo, non richiedendo la norma il superamento di detta fase.

Difatti, continua il giudice, l’effettività della mediazione si realizza sic et simpliciter nel mettere le parti nella condizione di prendervi parte, all’interno della cornice procedimentale che la legge predispone come obbligatoria, senza che il perseguimento dello scopo dell’effettività della mediazione possa essere ‘forzato’ sino al punto di ritenere non assolta la condizione di procedibilità anche quando la parte, all’esito del primo incontro con il mediatore, rifiuti di proseguire con la mediazione manifestando la chiara e ferma volontà che la controversia sia conosciuta dall’autorità giudiziaria.

Per il giudice, bisogna riconoscere che la partecipazione effettiva della parte al procedimento di mediazione è, e resta, un fatto sostanzialmente incoercibile e non sanzionabile se non sul piano delle spese legali e potendo le parti, in ogni momento del procedimento, sottrarsi alla mediazione sopportandone le conseguenze processuali ma non in chiave di improcedibilità della domanda.