Non può considerarsi correttamente esperita la mediazione obbligatoria senza l’assistenza dell’avvocato

images

Tribunale di Torino, sentenza 30.3.2016

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. Nella mediazione la parte deve essere assistita dall’avvocato, secondo quanto dispone l’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010. Ne consegue che l’assenza del legale inficia il corretto esperimento della mediazione e rende improcedibile la domanda giudiziale.

A questa conclusione giunge il Tribunale di Torino in una lite promossa da una società privata contro una banca per ottenere la restituzione di somme illegittimamente incassate dall’istituto di credito.

Nel corso della mediazione la parte attrice si presentava con il solo consulente di parte e la banca sollevava l’eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale, in quanto la mediazione non si era validamene svolta per l’assenza del legale della controparte.

Il giudice, facendo applicazione dell’art. 5 comma 1 bis, secondo cui nella mediazione è richiesta necessariamente l’assistenza dell’avvocato, accoglieva l’eccezione della banca e dichiarava la domanda improcedibile, condannando l’attrice al pagamento delle spese di causa.