L’istanza di mediazione facoltativa sospende il termine annuale di decadenza entro cui promuovere ricorso per la reintegrazione del possesso

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Tribunale di Perugia, ordinanza 2.3.2016

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. L’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 28/2010, secondo cui “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale…” si applica alla mediazione obbligatoria e a quella facoltativa.

A questa conclusione giunge il Tribunale di Perugia, sul ricorso per la reintegrazione del possesso promosso da una condomina che lamentava lo spoglio del proprio posto auto ad opera di un altro condomino.

Il ricorso veniva depositato ben oltre il termine perentorio annuale decorrente dal primo atto di spoglio subìto, ma successivamente al tentativo di mediazione facoltativo che il ricorrente aveva vanamente esperito.

Per i giudici, il ricorso è tempestivo poiché l’avvio della mediazione facoltativa ha sospeso il termine di decadenza annuale entro cui promuovere il ricorso giudiziario, termine che riprende a decorrere dal momento del deposito del verbale che dichiara conclusa la mediazione.

Non c’è ragione, conclude il tribunale, per escludere l’applicazione dell’art. 5 comma 6 cit. nella mediazione facoltativa, considerato che la norma incoraggia il deflazionamento del contenzioso giudiziario attraverso il ricorso a forme extragiudiziali di risoluzione delle liti, obiettivo in buona parte irraggiungibile ove le parti sapessero sin dall’inizio che la mediazione facoltativa non è idonea a sospendere i termini di decadenza o di prescrizione.