Giudizio improcedibile se le parti non si presentano personalmente in mediazione

 Tribunale di Palermo, sentenza 14.02.2017.

Commento a cura della dr.ssa Mara Pistore. Nella mediazione la presenza degli avvocati delle parti non può dirsi sufficiente per ritenere assolto il tentativo di mediazione, atteso che essi svolgono funzione di assistenza.
L’assenza personale di entrambe le parti comporta l’improcedibilità della domanda formulata dal ricorrente e la riconvenzionale del resistente.