Riconvenzionale del convenuto soggetta a mediazione

 Tribunale di Bari, ordinanza 28.11.2016 – Est. Fazio.

Commento a cura del Dr. Fabio Felicini. La condizione di procedibilità si applica anche alla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, su una questione che rientra tra le materie obbligatorie ex art. 5 d.lgs. 28/2010. Nella mediazione delegata il giudice suggerisce al mediatore le questioni su cui puntare maggiore attenzione (“i termini della conciliazione”), avverte le parti che devono presentarsi personalmente e che l’assenza ingiustificata può avere le conseguenze previste dall’art.96 comma 3 cpc.