La chiamata del terzo, in giudizio, fa slittare l’avvio della mediazione

images  Tribunale di Verona, ordinanza 04.04.2014 – Est.Vaccari.

Commento a cura dell’Avv. Simone Tagliaferro. Nel caso di cumulo soggettivo di domande proposte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (tra attore, convenuto e terzo chiamato), il giudice può decidere alla prima udienza sulla istanza di provvisoria esecuzione, e rinviare l’avvio della mediazione nel momento in cui il contraddittorio sia stato integrato con il terzo chiamato in causa.

Tra le materie soggette a mediazione, rientra la polizza assicurativa sottoscritta con la Compagnia Assicurativa, anche quando questa abbia natura di fideiussione o di garanzia atipica, perché stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore.