La competenza territoriale dell’organismo in una mediazione delegata

images Tribunale di Verona, ordinanza 12.08.2014 – Est. Vaccari.

Commento a cura del Dr. Luigi Butti. Per le mediazioni che si svolgono in pendenza del giudizio, si ritiene, sia pure con riguardo alla disciplina originaria del d.lgs. 28/2010, che vi sia una “attrazione” del luogo di svolgimento del procedimento di mediazione davanti ad un organismo che abbia la propria sede nel circondario del tribunale o nel distretto della corte d’appello nel quale la controversia è pendente.

Occorre poi evidenziare che l’art. 4, comma 1, d.Lgs. 28/2010 non attribuisce rilievo, ai fini della determinazione della competenza per territorio dell’organismo di mediazione, ad eventi processuali come la competenza per connessione o la litispendenza o la continenza, tanto più che esse, a rigore, non costituiscono ipotesi di incompetenza