Accordo in mediazione e responsabilità per omesso abbandono del giudizio

images Tribunale di Mantova, sentenza 13.05.2016

Commento a cura dell’avv. Aldo Corcioni. L’accordo raggiunto nella mediazione instaurata successivamente alla notifica dell’atto di citazione  e conclusasi entro la data della prima udienza, impone l’abbandono del giudizio.

La parte attrice che prosegue il processo nei confronti della convenuta non comunicando al giudice l’intervenuto accordo su tutta la lite, va condannata ex art. 96 comma 3 cpc, in quanto con dolo o colpa grave ha portato avanti un giudizio nonostante la controversia fosse stata effettivamente mediata.