Nella mediazione civile non si applica la disciplina dell’interruzione del processo

imagesTribunale di Roma, ordinanza 15.02.2016.

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. Durante lo svolgimento della mediazione delegata, sopravveniva il decesso del convenuto e il mediatore dava atto dell’impossibilità a procedersi, dichiarando la chiusura della mediazione.

Successivamente, gli eredi del convenuto riassumevano la causa ed eccepivano l’improcedibilità dell’azione per non aver l’attrice dato corso regolarmente al procedimento di mediazione che, invece, a loro dire, avrebbe potuto svolgersi con la convocazione degli eredi.

L’eccezione veniva rigettata dal giudice che riteneva non applicabile alla mediazione la disciplina dell’interruzione di cui all’art. 299 e ss. cpc, e ciò sia perché non vi è alcuna norma del decr. lgsl. 28/2010 che lo preveda, sia perché ammettere una trasposizione generalizzata nel corpo della mediazione delle norme processuali, contrasta apertamente con l’informalità che ispira, per espressa volontà di legge, il procedimento di mediazione.