Lite tra banca e fallimento: il giudice di appello manda tutti in mediazione.

imagesCorte di Appello di Milano, ordinanza 22.3.2016.

Commento a cura del dott. Luigi Butti. Il giudice di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione secondo quanto prevede l’art. 5 d.lgs. 28/2010.

Nel caso in questione, una vicenda commerciale relativa ad una cessione di crediti, la Corte invitava il fallimento e l’istituto di credito a percorrere la strada della mediazione civile, vista l’insussistenza di significativi squilibri d’interesse tra le parti e di particolari esigenze a ottenere un’interpretazione autorevole della legge o un precedente vincolante.