Il mancato esperimento della mediazione giova al convenuto opposto

Tribunale di Bologna, sentenza 20.01.2015

L’omesso avvio della mediazione comporta la definitività del decreto ingiuntivo opposto in applicazione analogica dell’articolo 647 comma 1 c.p.c., in quanto è l’opponente e non l’opposto, ad avere interesse a che proceda il giudizio di opposizione diretto alla rimozione del decreto ingiuntivo.

Una diversa interpretazione si porrebbe in radicale contrasto con l’obiettivo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore della mediazione, in quanto:

– la condizione di procedibilità opera solamente nella fase di opposizione; se si andasse di diverso avviso, si introdurrebbe una sorta di improcedibilità postuma della domanda monitoria, ossia una improcedibilità che pur non sussistente al momento in cui è stato proposto il ricorso e ottenuto il decreto ingiuntivo, sarebbe accertata solo successivamente in una fase posteriore;

– si applicherebbe un regime speciale alla improcedibilità non contemplato dal d.lgs. 28/2010, in contrasto con il disposto dell’articolo 647 c.p.c. e pure in contrasto con il tendenziale principio della stabilità dei provvedimenti emessi a cui è informato il procedimento di ingiunzione;

– si avrebbe, ove non si seguisse la tesi scelta dal Trib. Bologna, un risultato eccentrico rispetto alle regole processuali proprie del rito, in quanto si porrebbe in capo all’ingiungente opposto l’onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, in contrasto con l’impostazione inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio eventuale rimesso alla libera scelta dell’ingiunto.

Ne consegue, quindi, che l’espressione “condizione di procedibilità della domanda giudiziale” contenuta nell’articolo 5 co. 2 D.lgs 28/2010, va intesa come improcedibilità/estinzione dell’opposizione e non improcedibilità della domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo.