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Mediazione e azione revocatoria

 Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 23.2.2017 – Est. Casadonte.

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., non richiede il preventivo esperimento della mediazione civile poiché tale materia non è presente nell’ elenco delle materie per cui risulta obbligatorio il tentativo di mediazione sebbene il credito trovi la sua origine in rapporto bancario.

E’ l’opponente che deve avviare la mediazione entro 15 giorni

 Tribunale di Vicenza, 9.3.2017 – Est. De Giovanni.

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. L’avvio della mediazione è un onere posto a carico della parte opponente che deve provvedervi nel termine perentorio di 15 giorni dalla conoscenza dell’ordinanza che la dispone. Se il giudice rileva il mancato o il ritardato avvio della mediazione, dichiara la improcedibilità del giudizio di opposizione e definitivo il decreto ingiuntivo.