Gratuito patrocinio, nessuna liquidazione per il legale in caso di successo della mediazione

images    Tribunale di Tempo Pausania, ordinanza 19.7.2016 – Est. Pastori.

Commento a cura dell’Avv. Massimiliano Paolettoni. L’esito positivo della mediazione non fa sorgere il diritto alla liquidazione del compenso per l’avvocato che assiste il cliente ammesso al gratuito patrocinio.

Il Tribunale di Tempo Pausania pur nella consapevolezza dell’esistenza di un diverso orientamento in materia (si veda Trib. di Firenze, ordinanza del 13.01.2015 Est. Breggia), ritiene che la liquidazione delle spese giudiziali possa avvenire solo in presenza “di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa del giudizio” (Cass. Civ., sentenza n.24723 del 23/11/2011), circostanza che difetta nel caso della mediazione in quanto, pur se prevista obbligatoriamente dalla legge in vista di un futuro giudizio, è proprio la carenza di tale fase giudiziale a far ritenere che il ricorso alla mediazione e quindi all’assistenza obbligatoria dell’avvocato poteva essere evitata dalle parti anche attraverso un incontro informale.

Una conclusione che appare paradossale dal momento che la liquidazione a spese dello Stato non troverebbe applicazione proprio quando il difensore ha svolto al meglio le sue prestazioni professionali, favorendo il raggiungimento dell’accordo in mediazione.