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Tribunale di Napoli Nord, ordinanza 07.06.2019 – Est. Rabuano
Tribunale di Napoli Nord, ordinanza 07.06.2019 – Est. Rabuano
Le liti relative ai contratti bancari sottoposte alla mediazione obbligatoria sono quelle aventi ad oggetto operazioni e servizi riservati all’attività delle banche, ossia quella categoria di controversie in cui si fa riferimento alla natura “professionale” di una delle parti (rispettivamente l’impresa bancaria, l’impresa assicurativa e l’intermediario finanziario). L’onere di attivazione del procedimento di mediazione spetta alla parte che intende far valere in giudizio un diritto e, nel caso della fase di opposizione a titolo monitorio, spetta alla parte opposta che è parte in senso sostanziale e non, invece, all’opponente, che nell’esercizio del suo diritto di difesa si trova nella necessità di introdurre un giudizio di merito al solo fine di far accertare fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere con l’ingiunzione. Infine, il legislatore prevede, in caso di instaurazione del processo di opposizione, che la mediazione deve essere attivata solo dopo il provvedimento del giudice rispetto alla esecutorietà del titolo monitorio, stabilendo, quindi, l’onere dell’opponente di iniziare il giudizio di “impugnazione” del decreto ingiuntivo dinanzi al tribunale. Durante la mediazione è necessaria la presenza la presenza delle parti...
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