Con la sentenza del 15 dicembre 2025, il Tribunale di Bologna ha deciso che le risultanze tecniche acquisite nel procedimento di mediazione possono essere utilizzate nel giudizio, ove vi sia il consenso delle parti. Il giudice ha chiarito che la mediazione non ha solo funzione deflattiva, ma può incidere anche sul piano probatorio, contribuendo alla formazione del materiale istruttorio.
In questo articolo scopriremo la struttura della domanda giudiziale e i principi relativi alla mediazione obbligatoria e agli effetti processuali delle attività svolte in tale sede.
L’azione di accertamento e condanna per obblighi su corte gravata da servitù di parcheggio
L’azione di accertamento e condanna per obblighi su corte gravata da servitù di parcheggio riguarda un giudizio promosso dal proprietario dell’area per ottenere l’esecuzione di lavori di pavimentazione, delimitazione dei posti auto e opere di consolidamento.
Le parti hanno contrapposto diverse ricostruzioni degli obblighi derivanti da scritture private e hanno proposto domande principali e riconvenzionali. Nel corso del giudizio è stato esperito il procedimento di mediazione, all’interno del quale è stata svolta una consulenza tecnica sulle condizioni del piazzale e sugli interventi necessari.
La mediazione come sede di formazione del materiale istruttorio
La mediazione può assumere un ruolo che va oltre la funzione di condizione di procedibilità, incidendo direttamente sull’attività istruttoria del processo.
Il Tribunale ha affermato che le attività svolte nel procedimento di mediazione possono concorrere alla formazione del materiale probatorio utilizzabile nel giudizio. In questa prospettiva, la mediazione non è un momento isolato rispetto al processo, ma una fase che può contribuire all’accertamento dei fatti rilevanti, soprattutto quando vengano svolte indagini tecniche.
Si tratta di un’impostazione coerente con l’evoluzione del sistema delineato dal d.lgs. 28/2010, che valorizza gli strumenti ADR anche in chiave di efficienza processuale, evitando duplicazioni tra fase stragiudiziale e giudizio.
L’utilizzabilità della consulenza tecnica svolta in mediazione e il consenso delle parti
L’utilizzabilità della consulenza tecnica svolta in mediazione nel processo è subordinata al consenso delle parti.
Il giudice ha chiarito che le risultanze della consulenza tecnica espletata nel procedimento di mediazione sono utilizzabili nel giudizio quando le parti ne accettano espressamente l’impiego. Nel caso concreto, tale consenso è stato manifestato nel corso del processo, consentendo di valorizzare integralmente la CTM ai fini decisori.
Da ciò deriva un ulteriore principio: l’utilizzo degli atti formati in mediazione non è automatico, ma richiede una scelta consapevole delle parti, in coerenza con la natura volontaria del procedimento e con le esigenze di tutela del contraddittorio.
Gli effetti processuali: economia istruttoria e riduzione dei tempi del giudizio
L’utilizzo delle risultanze tecniche della mediazione produce effetti rilevanti sul piano processuale.
Il Tribunale ha applicato un principio di forte impatto pratico: l’acquisizione della consulenza tecnica svolta in mediazione consente di evitare una nuova CTU, con conseguente riduzione dei tempi e dei costi del giudizio. La mediazione diventa così uno strumento che non solo precede il processo, ma ne migliora l’efficienza complessiva.
In questa prospettiva, la funzione della mediazione si amplia: non solo filtro di procedibilità, ma anche luogo di formazione di elementi tecnici immediatamente spendibili nel processo, contribuendo a una più rapida definizione delle controversie.
La Redazione
Data della sentenza: 15/12/2025

