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30/09/2026

La mediazione sanitaria, quando il conflitto non è soltanto giuridico

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Ci sono mediazioni nelle quali il conflitto può essere ricondotto, almeno apparentemente, a una questione economica.

E ce ne sono altre nelle quali, dietro una richiesta di risarcimento, esiste una storia.

La mediazione in materia di responsabilità sanitaria appartiene quasi sempre alla seconda categoria.

Chi entra in mediazione dopo un evento sanitario avverso non porta con sé soltanto una domanda risarcitoria. Porta una vicenda personale, talvolta una sofferenza, spesso domande alle quali ritiene di non avere ricevuto risposta.

Dall’altra parte, però, non c’è semplicemente un soggetto chiamato a pagare. Ci sono medici e strutture sanitarie, avvocati, uffici legali, consulenti, compagnie assicurative e, quando è coinvolta una struttura pubblica, procedure amministrative e meccanismi decisionali che rispondono a regole proprie.

È forse questa la prima peculiarità della mediazione sanitaria: il conflitto è uno, ma i piani sui quali deve essere affrontato sono molti.

Quando diritto e medicina devono parlare la stessa lingua

Una controversia sanitaria pone quasi immediatamente questioni tecniche.

C’è stata una condotta censurabile? Esiste un nesso causale? Quali conseguenze sono riconducibili all’evento contestato? Qual è il danno?

Sono domande che appartengono inevitabilmente anche alla medicina legale. Ma una mediazione non è un processo in miniatura.

Ed è proprio qui che nasce uno dei primi interrogativi: quanto deve essere approfondito l’accertamento tecnico perché una controversia diventi realmente mediabile?

La consulenza tecnica in mediazione – la CTM – può assumere in questo settore un’importanza particolare. Ma quale deve essere la sua funzione? Individuare responsabilità? Quantificare il danno? Oppure consentire alle parti di conoscere meglio il rischio della controversia e quindi di negoziare più consapevolmente?

E soprattutto: in quale momento della mediazione dovrebbe intervenire?

Determinare il danno significa poter raggiungere un accordo?

Quando l’accertamento tecnico consente di individuare un possibile danno, si apre un secondo livello della discussione: quanto vale quel danno?

La Tabella Unica Nazionale, il confronto con le Tabelle milanesi e l’evoluzione della giurisprudenza rendono oggi questa domanda particolarmente attuale.

Ma per il mediatore la questione non può essere soltanto matematica.

Anche quando esistono parametri per attribuire un valore economico al danno, resta da capire se vi siano le condizioni per trasformare quella valutazione in un accordo.

Determinare un valore e raggiungere un accordo non sono necessariamente la stessa cosa. Tra questi due momenti esiste uno spazio. Ed è precisamente in quello spazio che opera la mediazione.

Il tempo della persona e il tempo della struttura

C’è poi un elemento meno evidente che, nell’esperienza concreta delle mediazioni sanitarie, assume un’importanza enorme: il tempo.

Il paziente ha il proprio tempo. La struttura sanitaria ne ha un altro.

Occorre acquisire la documentazione, ricostruire quanto accaduto, ottenere le cartelle cliniche, svolgere valutazioni interne e medico-legali, coinvolgere eventualmente la compagnia assicurativa e individuare chi sia autorizzato ad assumere una decisione.

Quando si tratta di una struttura pubblica, si aggiungono ulteriori profili legati alle procedure autorizzative e alla responsabilità di chi è chiamato a decidere.

Nasce allora una domanda apparentemente semplice: quando inizia davvero una mediazione sanitaria?

Con il deposito della domanda? Con il primo incontro? Oppure quando le parti dispongono delle informazioni necessarie e al tavolo sono presenti – direttamente o indirettamente – i soggetti che possono realmente contribuire a una decisione?

Chi siede realmente al tavolo?

È uno dei problemi che il mediatore incontra più frequentemente.

Paziente, avvocato, struttura sanitaria, medico, compagnia assicurativa, medico legale, consulenti: il tavolo può essere molto affollato. Eppure non sempre chi è presente può decidere.

Può accadere che emerga uno spazio negoziale, che le valutazioni tecniche abbiano circoscritto il problema e che le posizioni si siano avvicinate, ma che chi partecipa all’incontro non disponga dell’autonomia necessaria per assumere una decisione.

Come deve rapportarsi la mediazione alle procedure decisionali interne delle strutture? Quanto deve conoscerle il mediatore? E quanto queste procedure possono essere coordinate con i tempi della mediazione?

Non sono questioni meramente organizzative. Possono determinare la differenza tra una mediazione che entra realmente nel merito del conflitto e una procedura che si arresta prima ancora che inizi una vera negoziazione.

Mediare non significa soltanto transigere

C’è infine una caratteristica della responsabilità sanitaria che rischia di essere dimenticata quando tutta l’attenzione viene concentrata sulla quantificazione economica.

All’origine della controversia esiste una relazione di cura.

Quando quella relazione si rompe, il conflitto può assumere una dimensione che non coincide completamente con la pretesa formulata negli atti.

Talvolta dietro una richiesta economica esiste anche il bisogno di comprendere cosa sia accaduto, di essere ascoltati, di ricevere una spiegazione.

Il risarcimento resta naturalmente centrale. Ma ridurre l’intera mediazione alla distanza economica tra domanda e offerta consente sempre di comprendere il conflitto che si ha davanti?

Per il mediatore è una domanda importante. Perché la possibilità di raggiungere un accordo può dipendere anche dalla capacità di comprendere ciò che esiste dietro le posizioni formalmente espresse dalle parti.

Una mediazione, molti linguaggi

Nella stessa stanza devono dunque riuscire a dialogare sistemi differenti.

Il diritto, la medicina, l’esperienza del paziente, la posizione del medico, la valutazione del rischio dell’assicurazione, le procedure della struttura sanitaria e, nel settore pubblico, le responsabilità connesse alla decisione.

Il mediatore si trova nel punto nel quale tutti questi linguaggi devono incontrarsi.

Non per sostituirsi al giudice o al medico legale. Ma per verificare se, una volta compreso il conflitto, esista uno spazio nel quale possa essere costruita una decisione condivisa.

Il 16 ottobre: dalle domande al confronto

Proprio queste peculiarità saranno al centro del convegno “Responsabilità sanitaria e mediazione: sostenibilità ed efficienza – La mediazione nella gestione del contenzioso in materia di responsabilità sanitaria”, che si terrà il 16 ottobre 2026, dalle ore 14.30 alle 18.30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona.

Il percorso partirà dal rapporto tra mediazione, sostenibilità del sistema risarcitorio e cura della relazione, per affrontare l’impatto della Legge Gelli-Bianco sulle ADR, la liquidazione del danno non patrimoniale, la responsabilità erariale del soggetto pubblico, fino al passaggio dalla CTU e dalla consulenza tecnica preventiva alla consulenza tecnica in mediazione (CTM).

Ma sarà soprattutto la parte conclusiva a provare a mettere in relazione questi diversi problemi.

La tavola rotonda “Verso un protocollo sulla mediazione in materia di responsabilità sanitaria” porterà il confronto sul terreno concreto: procedure interne delle strutture, tempi autorizzativi, ruolo degli uffici legali, acquisizione delle cartelle cliniche, istruttorie e valutazioni mediche.

L’obiettivo non è anticipare una soluzione. È capire se sia possibile costruire condizioni e prassi che permettano a soggetti con competenze, responsabilità e tempi differenti di incontrarsi davvero.

Perché forse è questa la domanda che precede tutte le altre: quando una controversia sanitaria è realmente pronta per essere mediata?

Il convegno del 16 ottobre proverà a partire da qui.

Avv. Massimiliano Paolettoni Mediatore civile e commerciale, formatore e Responsabile della Qualità presso l’Organismo MedyaPro

Mediazione civile e commerciale