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Tribunale di Avellino, sentenza 28.01.2019 – Est. Di Paolo
Tribunale di Avellino, sentenza 28.01.2019 – Est. Di Paolo
Il termine di 15 giorni previsto per l’attivazione della mediazione va ritenuto perentorio. Non rileva, infatti, in senso contrario la circostanza che la norma (art.5 co. 1-bis, D.Lgs.28/2010) non sancisca espressamente la perentorietà del termine. Il carattere perentorio del termine, secondo la Giurisprudenza di legittimità, può desumersi infatti anche in via interpretativa, tutte le volte in cui, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (cfr. Cass. n. 14624/2000; Cass. n. 4530/2004). Assegnare in caso di inottemperanza un ulteriore termine o ritenere assolto l'obbligo nonostante la tardività, contrasterebbe col dato normativo che sanziona con l' improcedibilità tale ipotesi ed introdurrebbe una ulteriore forma di sanatoria non prevista dalla legge, in contrasto con il principio di economia processuale.
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