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Nomina del consulente tecnico in mediazione e utilizzabilità nel successivo giudizio dell’elaborato peritale
Nomina del consulente tecnico in mediazione e utilizzabilità nel successivo giudizio dell’elaborato peritale
Attesa la mancata adesione della parte convenuta alla proposta del giudice ex art. 185 cpc e la contestazione delle risultanze dell'ATP, il giudice, ritenendo la sussistenza di margini negoziali tra le parti in conflitto invita le parti ad avvalersi nella ricerca di un accordo, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione conveniente anche dal punto di vista economico (evitando la rinnovazione della ctu) e fiscale ex art. 17 e 20 del D.Lgs.28/2010, (evitando ulteriori rinvii che non potrebbero essere a breve, posto che l’emergenza nazionale Covid19 ha imposto il differimento di una enorme quantità di cause). Nella mediazione le parti potranno avvalersi di una CTM in mediazione con l'Organismo che è autorizzato a nominare un infettivologo iscritto all’albo dei c.t.u. del Tribunale di Roma e ad acquisire la relazione peritale e l’allegata documentazione, mentre e le parti sono autorizzate alla produzione in giudizio dell’elaborato peritale disposto dall’Organismo di mediazione nell’ipotesi di mancato raggiungimento di accordo. Le parti sono edotte ed informate per...
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