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La parte che intende partecipare in presenza anziché in modalità telematica deve chiederlo all’organismo
La parte che intende partecipare in presenza anziché in modalità telematica deve chiederlo all’organismo
Lo svolgimento con modalità telematica che nel caso in questione è avvenuto anteriormente all'entrata in vigore della riforma della mediazione, è un “postumo” della legislazione emergenziale della pandemia da Covid 19, che non richiedeva il previo consenso delle parti. Risulta dagli atti che la parte… è stata invitata in mediazione con raccomandata ed ha aderito alla procedura sollevando poi in giudizio l'eccezione di nullità della procedura di mediazione sul presupposto che lo svolgimento telematico è avvenuto senza chiedere il consenso. Per il Giudice, ove la parte avesse inteso chiedere la celebrazione in presenza avrebbe dovuto chiederlo esplicitamente e tempestivamente, pertanto le questioni in ordine alla nullità del procedimento di mediazione appaiono pertanto strumentali e comunque tardivamente sollevate (si segnala che la riforma della mediazione prevede all'art.8 bis, comma 2, D.Lgs.28/2010, che "Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza" ndr).
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