Contratti finanziari: mediazione nulla se la convocazione arriva all’indirizzo sbagliato

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Data della sentenza: 06/05/2026

Contratti finanziari: mediazione nulla se la convocazione arriva all’indirizzo sbagliato

Obbligatoria - Servizi bancari e finanziari Tribunale di Napoli Giudice D'Angelo Raffaella

Con la sentenza n. 7670/2026 il Tribunale di Napoli ha deciso che, nell’opposizione a decreto ingiuntivo relativa a un contratto di finanziamento, la domanda monitoria è improcedibile quando la mediazione obbligatoria viene avviata dalla parte onerata, ma la convocazione dell’opponente è inviata a un indirizzo non più corrispondente alla sua residenza. Il giudice ha quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto.

In questo articolo scopriremo il contenuto delll’opposizione al decreto ingiuntivo, l’onere di corretta convocazione in mediazione e gli effetti processuali dell’omesso esperimento valido della procedura.

L’opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di un prestito personale

L’opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di un prestito personale nasceva da una richiesta di pagamento di oltre 22.000 euro, fondata su un contratto di finanziamento successivamente ceduto alla società opposta. L’opponente contestava la documentazione prodotta, disconosceva la sottoscrizione apposta sul contratto e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.

La società opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto. Dopo il rigetto dell’istanza di provvisoria esecuzione, il giudice concedeva termine per l’esperimento della mediazione obbligatoria, trattandosi di materia rientrante nei contratti bancari e finanziari.

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