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Competenza dell’organismo di mediazione: secondo il Tribunale di Prato l’errore territoriale non rende improcedibile la domanda
Competenza dell’organismo di mediazione: secondo il Tribunale di Prato l’errore territoriale non rende improcedibile la domanda
Con la sentenza n. 415/2026 il Tribunale di Prato ha deciso che la domanda è procedibile anche se il tentativo di mediazione obbligatoria è stato svolto davanti a un organismo avente sede in un diverso circondario rispetto al Tribunale adito. Il giudice ha escluso sia l’improcedibilità automatica sia la necessità di disporre una nuova mediazione, distinguendo la mediazione omessa dalla mediazione svolta davanti a un organismo territorialmente non corrispondente.
In questo articolo scopriremo la domanda di pagamento dell’indennizzo assicurativo, il rilievo della competenza dell’organismo e gli effetti processuali dell’eventuale errore territoriale.
La domanda di pagamento dell’indennizzo assicurativo collegato al mutuo ipotecario
La domanda riguardava una polizza vita e infortuni stipulata in occasione della concessione di un finanziamento bancario. L’attore chiedeva la condanna dell’impresa assicurativa al pagamento del capitale assicurato, pari a 133.000 euro, o della diversa somma ritenuta dovuta.
La compagnia assicurativa non si costituiva in giudizio, mentre la banca intermediaria, prima della separazione della causa e della rinuncia agli atti nei suoi confronti, aveva eccepito profili di improcedibilità e inammissibilità. Il giudizio proseguiva quindi nei confronti della sola assicurazione contumace.
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