Tribunale di Mantova, sentenza 10.03.2016 – Est. Benatti

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Data della sentenza: 10/03/2016

Tribunale di Mantova, sentenza 10.03.2016 – Est. Benatti

Obbligatoria - Servizi bancari e finanziari Tribunale di Mantova Giudice Benatti Marco

La non corretta condotta dell’Organismo e del Mediatore nello svolgimento della mediazione può essere rilevata dal giudice che ne informa il Ministero competente per l’adozione dei provvedimenti del caso. Possono costituire condotte censurabili l’assoluta genericità del soggetto convocato e dell’oggetto della lite, l’assenza nel numero di procedimento, l’omessa indicazione delle modalità di convocazione ed una errata autocertificazione della propria competenza territoriale.

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