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Tribunale-di-Reggio-Emilia-sentenza-27.3.2017-Est.-Boiardi.pdf
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Deve ritenersi che per la mediazione obbligatoria da svolgersi prima del giudizio ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010, come per la mediazione demandata dal giudice, ex art. 5, comma 2, è necessario – ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda – che le parti compaiano davanti al mediatore personalmente (assistite dai propri difensori, come previsto dal successivo art. 8). È, in altre parole, indispensabile un contatto diretto tra il mediatore e le persone parti del conflitto, che potranno esaminare, con la mediazione di un soggetto terzo, i punti e le questioni controverse, meditarle e quindi giungere alla determinazione di una composizione bonaria della lite. Il ‘filtro’ di un soggetto delegato rischia invece di inficiare tale processo. Non si ritiene che l’eventuale previsione in regolamenti interni degli organismi di mediazione della possibilità delle parti di presenziare a mezzo delegati possa suggerire una diversa interpretazione.
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