REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Progest Servizi Srl – Approvato con PDG del 7.11.2019 – Ministero della Giustizia

1) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

  1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito o ordine del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
  2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
  3. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall’organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
  4. In caso di sospensione o cancellazione dal registro del presente Organismo, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER I MEDIATORI

1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO
SERVIZI

1.1. Competenza
I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione.
Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della
propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti
e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina
Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver
luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della
preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su
richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.