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Tribunale Parma, sentenza 22.6.2016 – Est. Ioffredi
Data della sentenza: 22/06/2016
Tribunale Parma, sentenza 22.6.2016 – Est. Ioffredi
Volontaria
Tribunale di Parma
Giudice Ioffredi Antonella
L’avvio della mediazione nel termine disposto dal giudice è previsto a pena di improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La parte onerata è il debitore opponente interessato a far valere le sue ragioni nei confronti della Banca intimante. L’omissione, rilevabile d’ufficio dal giudice, determina la conferma del decreto opposto come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 24629/15.
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