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Tribunale Milano, Sezione 13 civile, sentenza 9.12.2015, n. 13870
Tribunale Milano, Sezione 13 civile, sentenza 9.12.2015, n. 13870
La domanda di mediazione deve essere presentata “presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia”, nel senso che l’organismo deve essere localizzato secondo le regole processuali sulla competenza, ovvero i principi che, sotto il profilo della competenza territoriale, individuano in via principale il luogo di residenza/domicilio/sede del convenuto, sì da consentirne la sua effettiva partecipazione senza oneri eccessivi (art. 4 D.Lgs. 28/2010). L’instaurazione del procedimento in luogo diverso (arbitrariamente scelto da chi intenda promuovere l’azione) anziché favorire l’incontro preventivo delle parti al fine di addivenire ad un accordo, può porsi come ostacolo, così vanificando sin dall’origine lo scopo della mediazione, sostanzialmente privando di utilità e riducendo ad una mera formalità il procedimento così introdotto. La possibilità di svolgere telematicamente la mediazione deve essere rimessa alla volontà della parte convenuta e non di quella istante che così facendo può derogare le norme sulla competenza territoriale.
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