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Tribunale Milano, Sezione 13 civile, sentenza 9.12.2015, n. 13870
Tribunale Milano, Sezione 13 civile, sentenza 9.12.2015, n. 13870
E' condivisibile l’orientamento già espresso da alcuni Tribunali (Cfr. Trib. Genova Sez. III, 15/06/2015; Trib. Rimini, 05/8/2014, Trib. Firenze 30/10/2014, Trib. Siena 25/06/2012, Trib. Nola 24/02/2015) e da ultimo confermato dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. III, sentenza 03/12/2015 n.24629), che individuano nell’opponente il soggetto su cui grava l’onere di avviare il procedimento di mediazione e il destinatario degli effetti pregiudizievoli della improcedibilità del giudizio, cui fa seguito la conferma del decreto opposto. Difatti, nel giudizio di opposizione, l’opponente ha la veste processuale di attore e quindi l’onere di impedire che il decreto ingiuntivo divenga definitivo, sia proponendo tempestivamente e ritualmente l’opposizione, sia coltivando il giudizio di opposizione evitando così l’improcedibilità.
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