Tribunale Mantova, sentenza 25.10.2016 – Est. Benatti

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Data della sentenza: 25/10/2016

Tribunale Mantova, sentenza 25.10.2016 – Est. Benatti

Obbligatoria - Diritti reali Tribunale di Mantova Giudice Benatti Marco

La parte convenuta che non è comparsa all’incontro fissato dall’organismo di mediazione designato e che fa pervenire, tramite il proprio legale, comunicazione con cui rende noto che non avrebbe aderito al tentativo di mediazione sia per motivi economici sia per le ragioni in diritto poi ribadite con la comparsa di costituzione, deve essere sanzionata al pagamento della somma pari al contributo unificato della causa. Difatti, trattasi di una assenza priva di giustificato motivo, atteso che, affinché l’istituto della c.d. mediaconciliazione possa concretamente esplicare effetti, è necessario il contatto diretto fra le parti e, quindi, la partecipazione personale di esse.

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