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Tribunale-di-Verona-sentenza-02.02.2016- Est. Favaro Carlo
Tribunale-di-Verona-sentenza-02.02.2016- Est. Favaro Carlo
La condizione di procedibilità è superata anche se le parti dichia- rano di non accordarsi nel primo incontro di mediazione. Secondo il Tribunale di Verona, se le parti si limitano a chiudere la mediazione già durante il primo incontro, non può essere accolta l’eccezione di improcedibilità della domanda di parte convenuta, determinata dall’assenza in sede di mediazione di un effettivo tentativo di conciliazione, atteso che, ex art. 5, 2 bis Dlvo 28/2010, la condizione di procedibilità “si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo”, ed ex art. 8, 4 bis, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo discendono, quali conseguenze, unicamente la facoltà per il giudice di desumere argomenti di prova e la condanna al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
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