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Tribunale di Verona, ordinanza 24.3.2016. – Est. Tommasi di Vignano
Tribunale di Verona, ordinanza 24.3.2016. – Est. Tommasi di Vignano
La mediazione si intende correttamente esperita con la sola partecipazione personale delle parti e dei rispettivi avvocati al primo incontro informativo. L’effettività della mediazione si realizza, sic et simpliciter, nel mettere le parti nella condizione di partecipare alla procedura conciliativa, e non può ritenersi non assolta la condizione di procedibilità anche quando la parte, all’esito del primo incontro con il mediatore, rifiuti di proseguire con la mediazione, manifestando la chiara e ferma volontà che la controversia sia conosciuta dall’autorità giudiziaria. La partecipazione effettiva della parte al procedimento di mediazione è, e resta, un fatto sostanzialmente incoercibile e non sanzionabile se non sul piano delle spese legali e potendo le parti, in ogni momento del procedimento, sottrarsi alla mediazione, sopportandone le conseguenze processuali ma non in chiave di improcedibilità della domanda.
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