Tribunale-di-Verona-ordinanza-24.3.2016- Est. Eugenia Tommasi di Vignano

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Data della sentenza: 24/03/2016

Tribunale-di-Verona-ordinanza-24.3.2016- Est. Eugenia Tommasi di Vignano

Obbligatoria - Servizi bancari e finanziari Tribunale di Verona Giudice Tommasi di Vignano Eugenia

Contraria – La domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto e quella proposta dal terzo in giudizio nelle materie di cui all’art. 5 comma 1 bis D.lgs. 28/2010, non soggiacciono alla mediazione obbligatoria. La norma va interpretata alla luce dei principi: 1) della ragionevole durata del processo; 2) di efficienza ed effettività della tutela giurisdizionale rispetto alle norme di deroga alla giurisdizione alla luce dell’art. 24 Cost.; 3) di equilibrio nella relazione tra procedimento giudiziario e mediazione come espresso dalla Direttiva 2008/52/CEE. Vi è inoltre, l’esigenza di: A) rispetta- re l’autentica finalità dell’istituto mediatorio che è marcatamente deflattiva, tenuto conto che, rispetto alla domanda riconvenzionale, l’esperimento della mediazione “… non sortirebbe l’effetto di chiudere il giudizio in corso”, poiché “… non è generalmente idoneo, dopo il fallimento del procedimento di mediazione sulla domanda principale, a porre fine al giudizio” (Trib. Palermo, cit.); B) evitare la formulazione di domande riconvenzionali ‘strumentali’ al solo fine di imporre al giudice l’invio in mediazione, con conseguente allungamento dei tempi processuali anche per la definizione della domanda principale ovvero la separazione della domanda riconvenzionale da quella principale.

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