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Tribunale di Verona, ordinanza 16.01.2020 – Est. Vaccari
Tribunale di Verona, ordinanza 16.01.2020 – Est. Vaccari
La negoziazione assistita va disapplicata in quanto in contrasto con gli artt.6 e 13 della CEDU e 47 della Carte dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Con la sentenza n.457/2017 la Corte di Giustizia UE ha elencato le condizioni in base alle quali qualsiasi tipo di Adr obbligatoria può ritenersi compatibile con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva. Tra i requisiti vi è la condizione che "non generi costi, ovvero generi costi non ingenti per le parti…". La disciplina nazionale sulla negoziazione assistita non rispetta tale condizione, poiché, non potendo prescindere dall'intervento di un difensore, comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti. Ciò che la Corte di Giustizia, con le indicazioni sopra riportate, ha inteso evitare è che ciascuna delle parti che partecipano alla procedura di Adr debba sostenere un onere economico immediato, o meglio sia gravata dalla relativa obbligazione. Non è dubitabile poi che l'esborso al quale le parti sono tenute nei confronti dei rispettivi legali sia consistente se si considerano, in difetto della evidenza di...
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