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Tribunale-di-Verona-ordinanza-11.5.2017-Est.-Vaccari
Tribunale-di-Verona-ordinanza-11.5.2017-Est.-Vaccari
La parte può conferire procura speciale ad altro soggetto, compreso il suo difensore, per farsi rappresentare nel procedimento di mediazione. All’indicazione normativa prevista dall’art.8 comma 1, del d.lgs. 28/2010, che nel descrivere le modalità di svolgimento della mediazione fa riferimento alla parte e al difensore quali soggetti che vi partecipano, deve riconoscersi natura semplicemente descrittiva di quello che il legislatore ha pensato poter essere lo sviluppo della procedura. Al contempo nessuna disposizione vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla procedura il proprio difensore cosicché il fondamento normativo della possibilità di attribuire ad esso una procura a conciliare ben può essere rinvenuto del disposto dell’art.83 c.p.c.
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