Tribunale di Vasto, sentenza 23.4.2016 – Est. Pasquale

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Data della sentenza: 23/04/2016

Tribunale di Vasto, sentenza 23.4.2016 – Est. Pasquale

Obbligatoria - Affitto d'azienda Tribunale di Vasto Giudice Pasquale Fabrizio

Va condannato al pagamento della sanzione pecuniaria pari al contributo unificato della causa, la parte che si rifiuta di proseguire oltre il primo incontro di mediazione senza addurre alcuna motivazione. Le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 8 d.lgs. 28/2010, nei confronti della parte assente ingiustificata al primo incontro, devono estendersi anche nei confronti della parte presente ma che si rifiuta di proseguire nel merito senza valido motivo. Sono da intendersi ingiustificate le motivazioni inconsistenti, non pertinenti o con cui la parte dichiara l’infondatezza delle avverse pretese, come anche la mancata precisazione a verbale delle ragioni del rifiuto a proseguire che, invece, precisa il giudice, devono essere riportate a verbale dal mediatore al quale spetta l’onere di documentare la condotta delle parti.

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